CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 settembre 2013, n. 20331
Stranieri – Ingresso irregolare – Svolgimento dell’attività lavorativa in condizione d’irregolarità – Espulsione
“Il giudice di Pace di Cagliari con l’ordinanza n. 5554 del 2012 rigettava il ricorso proposto da K.I. contro il provvedimento di espulsione emesso a suo carico dalla Prefettura di Cagliari il 30.05.12, in quanto sprovvisto di un titolo di soggiorno, sul rilievo che il cittadino straniero, risultava privo una di stabile dimora, di fonti di reddito e di un alloggio, presso il quale essere facilmente rintracciato, e non svolgeva alcuna credibile attività lavorativa.
Avverso tale provvedimento ricorre in cassazione K.I., affidandosi ad un unico motivo, nel quale si censura l’omessa motivazione sul punto relativo al pregresso svolgimento di un’attività lavorativa da parte del cittadino straniero presso il ristorante T., con la mansione di lavapiatti, per un periodo oscillante tra i 6 e i 7 mesi conclusosi con presentazione di querela a carico del datore di lavoro, C.T., a causa del mancato pagamento dello stipendio; dell’avvenuta presentazione di un’istanza di emersione, non accolta dalla Questura competente per la quale il cittadino straniero aveva versato notevoli somme di denaro al proprio datore di lavoro, nonché dell’attuale occupazione come venditore ambulante;
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente incentra la propria opposizione al decreto di espulsione su motivi attinenti al mancato rilascio del permesso di soggiorno e sulla propria personale capacità lavorativa. Secondo il costante indirizzo espresso da questa Corte in tema di disciplina dell’immigrazione, mentre è rimessa al giudice ordinario la cognizione delle impugnative avverso il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, rientra nella giurisdizione, invece, del giudice amministrativo ogni controversia relativa al diniego o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, essendo, questi ultimi, provvedimenti discrezionali e non vincolati come il decreto di espulsione “ex” art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998. n. 286 (ex multis Cass. Sez. un. 11725 del 2002). Il decreto di espulsione dello straniero che non sia in possesso del permesso di soggiorno o non ne abbia chiesto il rinnovo è atto vincolato ai sensi dell’art. 13, secondo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998, mentre le valutazioni relative all’ordine pubblico, alla integrazione sociale e alle possibilità di lavoro dello straniero attengono al procedimento di concessione o di rinnovo del permesso, il cui controllo è demandato esclusivamente al giudice amministrativo, dinanzi al quale sia stato impugnato il diniego; ne consegue che l’opposizione al decreto di espulsione davanti al giudice ordinario non può fondarsi su motivi attinenti al mancato rilascio o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Anche l’applicabilità dell’art. 18 d.lgs n. 286 del 1998 è sottoposto al sindacato del giudice amministrativo. Infine lo svolgimento di un’attività lavorativa in condizione d’irregolarità non costituisce una causa ostativa all’espulsione.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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