CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2014, n. 2174
Tributi – Contenzioso tributario – Opposizione – Rateizzazione del debito – Irrilevanza
Rilevato che sul ricorso n. 26980/12 proposto dalla G.I. srl nei confronti del Fallimento G.I. srl, Equitalia sud spa, il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis cpc, la relazione che segue.
“II relatore Cons. R., letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
La G.I. srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4048/12 con cui veniva respinta l’impugnazione dalla medesima proposta avverso la sentenza n. 35/12 emessa dal tribunale di Velletri che ne aveva dichiarato il fallimento.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sussistenza dello stato d’insolvenza sotto il profilo dell’omessa motivazione, con particolare riferimento al fatto che il credito vantato da Equitalia sud era stato rateizzato e che tale rateizzazione non si riferiva solo alla condebitrice solidale (SA I. srl) ma anche ad essa ricorrente.
Con il secondo motivo lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che comunque in virtù del principio secondo cui, in caso di solidarietà passiva, si estendono al condebitore gli effetti
vantaggiosi ottenuti dall’altro condebitore, gli effetti della rateizzazione si sarebbero dovuti applicare anche ad essa ricorrente con esclusione dello stato d’insolvenza.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, e si rivelano inammissibili, come eccepito dalla resistente Equitalia.
L’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (come avvenuto nel caso di specie relativo alla proposizione di un regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione del processo). (Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10).
Nel caso di specie, non risulta indicato dove i documenti relativi alla rateizzazione siano rinvenibili nel fascicolo di parte.
Tale carenza non può ritenersi supplita dal fatto che la società ricorrente abbia inserito la fotocopia delle rateizzazioni nel ricorso.
Tale inclusione è del tutto irrituale.
L’art. 369 n. 4 cpc impone infatti che insieme al ricorso devono essere prodotti i documenti su cui esso si fonda.
Ciò non vuol dire che i documenti debbano essere inseriti nel ricorso bensì che gli stessi siano separatamente prodotti al fine di consentire a questa Corte di valutare, ove necessario e ove consentito, l’effettiva esattezza e consistenza di quanto le parti devono riportare nel ricorso in rispetto del principio di autosufficienza e ,cioè, il testo integrale del brano dello scritto difensivo o del documento che si intende far valere ai fini del decidere, o, quanto meno della parte di esso rilevante ed esaustiva, nonché l’indicazione – come già rilevato – di dove i documenti siano rinvenibili tra gli atti di causa.
L’inserimento di una fotocopia di un documento all’interno del ricorso, oltre che violare l’art 366 comma 1, in particolare nn. 3 e 4 cpc, che non prevedono l’inserimento di documenti nel ricorso, tende a proporre una surrettizia rivalutazione del merito della controversia.
A parte ciò, va osservato che la Corte d’appello non ha affatto escluso la circostanza che la ricorrente abbia ottenuto la rateizzazione del proprio debito nei confronti del Fisco ma ha fornito una diversa motivazione, riferita anche alla questione della estensione ,in caso di solidarietà passiva, agli altri coobbligati degli effetti positivi intervenuti per uno dei coobbligati.
La Corte d’appello ha, cioè, ritenuto che la rateizzazione non costituisse transazione e non avesse quindi effetti estintivi dell’obbligazione ma soltanto una semplice dilazione dell ’adempimento che in quanto tale non escludeva la sussistenza dello stato d’insolvenza.
Tale decisiva ‘ratio decidendi’ (giusta o errata che sia) non risulta specificatamente impugnata dalla G.I. che solo incidentalmente, in riferimento ad una censura di omessa valutazione di un documento trasmesso da essa ricorrente alla S.A I. srl (anche in questo caso con mancanza di indicazione di dove tra gli atti di causa sia rinvenibile il detto documento), deduce che la rateizzazione aveva escluso lo stato d’insolvenza.
Il ricorso appare in conclusione suscettibile di trattazione in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 cpc.
P.Q.M.
Vista la memoria della ricorrente.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei resistenti come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei resistenti in euro 2500,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
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