CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2013, n. 21804
Fallimento e altre procedure concorsuali – Ammissione al passivo – Credito tributario – Insinuazione al passivo del concessionario di riscossione – Insinuazione tardiva – Legittimità
E.S. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 601/12 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa E. proposto avverso l’esclusione del proprio credito insinuato ex art. 101 l.f. in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata ed inoltre i ruoli erano stati tardivamente emessi dopo la chiusura dello stato passivo.
Non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.
Con il primo motivo di ricorso E. osserva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che i ruoli dovevano essere emessi prima della chiusura dello stato passivo poiché ciò che conta è l’anteriorità del credito tributario rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Con il secondo motivo deduce l’incolpevolezza del ritardo nella presentazione dell ‘istanza tardiva di ammissione al passivo ex art. 101 l.f. presentata nel 2011, ancorché lo stato passivo fosse stato dichiarato esecutivo nel 2008, poiché aveva avuto conoscenza della esistenza della procedura solo nel 2010 non avendo ricevuto la dovute comunicazioni da parte del curatore ex art. 92 l.f.
Con il terzo motivo lamenta la mancanza di adeguata motivazione sul punto da parte del provvedimento impugnato.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la domanda di ammissione al passivo, può trovare accoglimento, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare. (Cass 5063/08; Cass 12019/11).
Ancora più recentemente si è poi giunti a precisare ulteriormente che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato né la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titoli di diverso tenore quali ad esempio titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente etc .(Cass sez un 4126/12).
Da tale giurisprudenza si evince con chiarezza che il dato rilevante ai fini dell ‘ammissione al passivo di un credito tributario è che lo stesso sia antecedente alla dichiarazione dello stato passivo e che sia adeguatamente documentato. A tal fine non rileva certamente se i ruoli siano stati formati prima o dopo la dichiarazione dello stato passivo.
Il secondo e del terzo motivo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Gli stessi si rivelano manifestamente fondati.
La Corte d’appello si è limitata ad affermare apoditticamente non può considerarsi incolpevole un ritardo non determinato direttamente dalla mancata conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento”.
Tale motivazione non dà però conto del motivo di reclamo che si fondava sulla mancata conoscenza del procedimento di verifica dello stato passivo non essendo stata inviata dal curatore la comunicazione di cui all’art 92 l.f.
A tale proposito va rammentato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che, ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 101 legge fall. (c.d. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto. (Cass 4310/12).
La Corte d’appello avrebbe dunque dovuto prendere in esame siffatta contestazione e darne conto con adeguata motivazione alla luce delle esistenti risultanze processuali.
Con il secondo motivo la società ricorrente censura pure la sentenza laddove afferma che l’istanza di insinuazione doveva semmai essere proposta dall’Ente impositore. Anche tale censura è fondata.
L’art. 33 del d.lgs 112/99 espressamente prevede che, qualora i debitori d’imposta siano sottoposti a procedure concorsuali, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure secondo le modalità prescritte dagli art. 87 e segg. del dpr n. 602 del 1973 relative alla ammissione al passivo del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa.
Nessun dubbio quindi che la legittimazione attiva competeva ad E..
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 cpc.
P.Q.M.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Considerato:
– che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
– che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato rinvia anche per le spese al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
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