CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2013, n. 23692
Tributi – Accertamento – Società – Emissione di una prima cartella esattoriale – Mancata impugnazione – Definitività – Modifica della denominazione e dell’oggetto sociale – Emissione di una seconda cartella – Necessità – Esclusione
Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso principale per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 48/07/10, depositata il 26 marzo 2010, con la quale essa rigettava l’appello principale della società Equitalia ETR Spa., nonché quelli incidentali della prima e l’altro della società M.V. Sas, contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione relativa alla cartella di pagamento dell’Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2001, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’iscrizione a ruolo e l’emissione dell’atto esecutivo erano intempestive, essendo questo stato notificato il 2.1.2008, nonostante che il relativo termine fosse invece scaduto il 31.12.2006, con la conseguenza che ormai gli enti impositori erano incorsi in decadenza, posto che la precedente cartella di pagamento era rimasta inefficace per non essere stata posta in esecuzione, mentre la successiva non poteva essere spiccata. La società Equitalia ETR e la M. resistono con separati controricorsi, ed a loro volta hanno svolto rispettivamente ricorsi incidentali, affidati quello della prima a cinque motivi, e l’altro della seconda, peraltro condizionato limitatamente all’agenzia delle entrate, ad un unico plurimo mezzo, mentre la seconda ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2. Innanzitutto va rilevato che i tre ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.
3. Inoltre va esaminata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso incidentale di Equitalia ETR proposta dalla M. per pretesa tardività, posto che la decisione della CTR veniva pubblicata il 26.3.2010, mentre il controricorso col ricorso incidentale dell’agente della riscossione è stato notificato il 18.6.2011, e quindi oltre il termine cd. lungo, non potendosi applicare la norma dell’impugnazione incidentale tardiva nella specie, trattandosi di ricorso adesivo.
La questione è infondata, atteso che, com’è noto, sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, quella incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che il gravame principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza. Conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007; Sent. n. 7564 del 2006),
A) Ricorso principale
3. Col primo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia, in quanto la CTR non delibava la circostanza che già la cartella di pagamento era stata emessa nei confronti della società M.M. Sas., la quale era la debitrice nel 2001, e di cui socio accomandatario era M.M., che successivamente era stato dichiarato fallito nel 2003. Pertanto quel soggetto debitore aveva avuto un mutamento nello statuto, nel senso che nel 2005, con atto rogato dal notaio R.C., la ragione sociale fu modificata in M.V. Sas., divenendo socio accomandatario proprio V. al posto di M., che era divenuto accomandante, come lo era stato prima V. stesso all’epoca della differente denominazione. Con la conseguenza perciò che la cartella precedentemente notificata e consegnata a M. in data 27.4.2006 era divenuta definitiva, per non essere stata mai impugnata, sicché quella successiva costituiva in sostanza una mera continuazione del rapporto fiscale con la stessa società, posto che era stata emessa in base alla liquidazione della dichiarazione dei redditi.
Il motivo è fondato, atteso che il principio in virtù del quale le modificazioni dell’atto costitutivo delle società, in particolare della denominazione sociale o dell’oggetto sociale, come nella specie, non determinano l’estinzione dell’ente e la nascita di un nuovo e diverso soggetto giuridico – salvo nel caso della fusione -, in quanto comportano il mero mutamento dell’organizzazione della società stessa, costituisce un “principio informatore della materia”, con la conseguenza che il rapporto tributario con la società ormai si era reso definitivo, a prescindere dall’emissione di una seconda cartella ovvero di avviso di mora o di atto di intimazione per l’esecuzione, senza che perciò un identico provvedimento come il primo, tempestivamente emesso, e divenuto definitivo, potesse modificare la situazione fiscale delle parti, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 24089 del 29/12/2004, n. 17066 del 2003).
4. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norma di legge, giacché il giudice di appello non considerava che ormai l’impugnabilità della cartella emessa successivamente era preclusa, trattandosi di atto meramente riproduttivo di quella precedente dell’aprile 2006, proprio perché già era divenuta definitiva per mancata impugnazione tempestiva, trattandosi di termine perentorio, per il quale la contribuente non poteva ritenersi rimessa in termini surrettiziamente in virtù della stessa tipologia di provvedimento emesso ai fini della riscossione delle imposte da parte dell’agenzia (al limite per errore dell’esattore).
Si tratta all’evidenza di censura che rimane assorbita dal primo motivo, anche se va rilevato che il rapporto tributario era unico, e ciò a prescindere dalla natura dell’atto all’effettiva riscossione delle imposte non pagate dalla società debitrice.
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
B) Ricorsi incidentali
5. Essi rimangono necessariamente assorbiti dal principale sulla scorta di quanto osservato prima.
6. Ne deriva che il ricorso principale seguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, accoglie il principale; dichiara assorbiti quelli incidentali; cassa la sentenza impugnata in relazione al primo, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, altra sezione, per nuovo esame.
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