CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 novembre 2013, n. 25082
Tributi – Accertamento – Accertamento con adesione – Richiesta di convocazione formulata dal contribuente – Mancata convocazione – Conseguenze – Nullità dell’accertamento – Esclusione
Osserva
La CTR di Ancona ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza n.119/02/2006 della CTP di Ancona che aveva accolto il ricorso della contribuente A.N. ed ha così annullato l’avviso di accertamento per IVA-IRPEF-IRAP 2003.
La CTR ha motivato la decisione nel senso che risultava non essere stato notificato presso l’indirizzo della contribuente (per quanto quest’ultima avesse regolarmente comunicato la variazione) l’invito a comparire previsto dall’art.5 della legge n.218/1997 in tema di accertamento con adesione. La parte contribuente aveva d’altronde inoltrato autonoma richiesta di accertamento con adesione dopo avere ricevuto la notifica dell’accertamento.
L’Agenzia ha proposto ricorso fondato su unico motivo.
La parte contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Deve preliminarmente osservarsi che non può ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dall’intimata, atteso che l’omessa specifica indicazione dei documenti di causa non è rilevante, nell’ottica della tipologia di vizio fatta valere dalla ricorrente.
Con il motivo unico di impugnazione (rubricato come: “violazione e falsa applicazione dell’art.42 DPR n.600/1973 e 5, 6 del D.Lgs. n.218/1997, in relazione all’art.360 comma 1 n.3”) la parte ricorrente si duole che il giudice di appello abbia posto a motivo della propria decisione di annullamento il solo fatto dell’omesso invio alla parte ricorrente dell’invito di cui alla menzionata norma dell’art.5.
Il motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento, alla luce della chiara previsione della norma di legge dettata dall’art.6 dianzi menzionato:”Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico”.
Si desume dalla lettura della norma che conseguenza esclusiva dell’omesso invito a comparire da parte dell’Ufficio è che il contribuente può a sua volta formulare istanza di accertamento con adesione dopo avere ricevuto l’avviso di accertamento, ciò che manifestamente esclude che l’omissione possa essere fonte di nullità dell’accertamento.
Neppure può considerarsi fonte di detta nullità la circostanza (protestata dalla parte contribuente) che l’Ufficio non abbia aderito all’istanza effettivamente inoltrata dalla parte contribuente con la giustificazione che quest’ultima non avesse dato seguito all’invito a comparire regolarmente ricevuto. Ed invero è giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui:” In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Cass.Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010). Perciò, per quanto possa essere stato fondato su erronei presupposti il diniego dell’Ufficio, esso non può essere autonoma fonte di nullità dell’accertamento, sicché anche sotto questo diverso aspetto non può che considerarsi erroneo il convincimento contrario del giudice dell’appello. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con la possibilità per la Corte di decidere nel merito (rigettando integralmente il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio) atteso che non necessitano nuovi accertamenti di fatto.
Roma, 10 marzo 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti non inducono la Corte a rimeditare gli argomenti posti dal relatore a fondamento della proposta di soluzione della controversia, anche alla luce del fatto che la stessa sentenza menzionata dalla parte ricorrente evidenzia, in termini assoluti (e non riferiti allo specifico caso ivi considerato) che “la predetta nullità non è prevista dalla legge”, riferendosi all’ipotesi di mancata convocazione del contribuente a seguito dell’istanza di accertamento per adesione presentata ai sensi del D.Lgs.n.218/1997, art.6;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della integrale compensazione tra le parti, atteso che la regula iuris è emersa alla pronuncia delle sezioni unite dianzi menzionata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi.
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