CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2014, n. 2512
Tributi – Reddito d’impresa – Esercizio di attività svolta da Asl – Non rappresenta reddito di impresa – Reddito degli enti pubblici non commerciali – Determinazione in maniera atomistica per evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito
Svolgimento del processo
La controversia promossa da (…) di Asti contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla (…) contro la sentenza della CTP di Asti n. 24/1/2010 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di diniego di rimborso n. 10419/09 per ires 2006 il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si è costituita l’ (…) di Asti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/12/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 43, 73, 74, 143, 144 del d.p.r. 917/86, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso che gli immobili della ASL non fossero produttivi di reddito fondiario.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sentenza n. 9875 del 05/05/2011; Cass. n. 19138 del 2010; Cass. n. 28176 del 2008; Cass. 17089 del 2009) secondo cui in tema di Irpeg, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2, lett. c), dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la “trasformazione” in reddito d’impresa D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 40, comma 1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del D.P.R. citato”. In effetti, a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 2, lett. c), gli enti pubblici residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale sono soggetti ad IRPEG. Tuttavia, “l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali”, non costituiscono esercizio di attività commerciali (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 2, lett. c) e, quindi, sono sottratte al relativo prelievo IRPEG. Pertanto, in relazione a tali attività, non si pone il problema della qualifica del reddito “degli immobili relativi ad imprese commerciali”, reddito che secondo il disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 40, comma 1, non va considerato come fondiario ma segue il regime del reddito di impresa. Però, se, come nella specie, non c’è reddito di impresa, perché non c’è una attività commerciale riconosciuta come tale ai fini fiscali (art. 88 cit.), sulla cui produzione in genere viene effettuato il prelievo fiscale, manca il presupposto per la “trasformazione” del reddito fondiario in reddito di impresa. Non si verifica, cioè, quella specie di “fusione per incorporazione” del reddito fondiario nel reddito di impresa e, quindi, il primo mantiene la sua autonomia impositiva. Pertanto, come dispone specificamente il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, il reddito degli enti pubblici non commerciali va ricostruito in maniera “atomistica”, proprio per evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito che non possono poi confluire nell’unica categoria del reddito di impresa, dovendosi rispettare le esclusioni sancite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88. Infatti, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108. “Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui all’art. 87, comma I, lett. e), è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi”. In definitiva, nella specie manca il presupposto per l’applicazione dell’art. 40, proprio perché l’attività svolta dall’ non costituisce esercizio di attività commerciale. Trattasi, invece di attività svolta da un ente non commerciale di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), il cui reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone il citato art. 108. D’altra parte, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, in quanto deroga alla disciplina generale in materia di reddito fondiario, è norma speciale che non può trovare applicazione analogica in relazione agli immobili delle ULSS. In definitiva gli immobili utilizzati dalle sono fiscalmente assoggettabili in quanto per gli stessi non è prevista una specifica esclusione dall’imposta relativa, né è possibile applicare l’esclusione prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40 – che riguarda solo gli immobili strumentali all’esercizio di un’attività d’impresa, di un’arte o di una professione (cfr. Cass. 5484/08). L’affermata strumentalità degli immobili e l’assunta maggiore imposizione che graverebbe sulle rispetto a quella gravante sulle strutture private non costituiscono elementi sufficienti a superare le argomentazioni su espresse (Cass. 11427/2012).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla di Asti avverso l’avviso di diniego di rimborso n. 10419/09 per ires 2006.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla di Asti avverso l’avviso di diniego di rimborso n. 10419/09 per Ires 2006, compensando le spese del merito e del giudizio di cassazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8926 - In tema di accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, il ricorso alla media aritmetica semplice è consentito quando risulti l'omogeneità della merce,…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5456 - Al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, occorre recuperare in maniera sufficientemente chiara la sommaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura del…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3822 depositata il 12 febbraio 2024 - Ai fini dell’accertamento dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve procedere alla valutazione complessiva, e non meramente…
- MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Comunicato 19 giugno 2019 - Dichiarazione IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche - Specifiche tecniche versione 5 - Dichiarazione IMU/TASI per Enti non commerciali - Specifiche tecniche versione 1/2019 - Entrambe…
- Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione 6, sentenza n. 129 depositata il 22 gennaio 2020 - Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, in presenza di determinati requisiti, beneficiano della esenzione IMU in relazione agli…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…