CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2013, n. 25129
Tributi – Processo – Ricorso cumulativo – Legittimità
Osserva
La CTR di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello della “H.T. srl” proposto contro le sentenze n.45/07/2008 e n.134-14-2008 della CTP di Catania che avevano respinto il ricorso della predetta società contribuente ed avevano perciò confermato l’avviso di pagamento e la successiva cartella di pagamento riferiti entrambi a TARSU anno 2005.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’appello cumulativo nei confronti di due distinte sentenze e concernenti processi trattati separatamente sia inammissibile, poiché non appartiene ai poteri di iniziativa della parte ma ai poteri di disposizione processuale del giudice di disporre la trattazione unitaria dei gravami.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Amministrazione comunale di Acireale non si è difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc. Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.29 comma I D.Lgs. 546/1992 e 111 Cost.) la parte ricorrente si duole della ritenuta inammissibilità dell’appello cumulativo, pur essendosi trattato di processi con identità di parti; identità di questioni trattate nelle cause decise con le sentenze impugnate cumulativamente; pur avendo essa parte fatto espressa indicazione delle plurime sentenze impugnate nell’unico atto di impugnazione; pur essendoci manifestazione inequivoca di volerle impugnare tutte.
II motivo appare fondato e se ne propone l’accoglimento.
Ed invero -dato per assodato che sia identico il tributo oggetto di entrambi i provvedimenti che sono stati impugnati nei procedimenti conclusisi con le sentenze poi appellate nel pregresso grado di giudizio, siccome è presupposto pacifico per il giudice del secondo grado- l’orientamento costante della Suprema Corte (si veda, per tutte, Cass.Sez. U, Sentenza n. 3692 del 16/02/2009 poi ribadita in successive circostanze) è nel senso che:”In materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti a! medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta”.
Merita perciò cassazione la pronuncia del giudice del merito che non si è attenuta ai predetti principi, con conseguente rinvio allo stesso giudice (la CTR di Palermo) perché provveda sulle questioni meritali, una volta identificata la sussistenza dei presupposti indicati nel principio di diritto dianzi trascritto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 30 novembre 2012
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in tatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.