CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2013, n. 25365
Fondo di previdenza complementare – Imposizione fiscale e limiti – Accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo – Personale di istituto bancario
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 23081/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 337/40/2010, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione Staccata di Latina n. 40 il 21.05.2010 e depositata il 28 giugno 2010, con cui detta Commissione ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso e la domanda, proposta in via subordinata per l’applicazione dell’aliquota del 12,50%, di rimborso della ritenuta di acconto, operata dal datore di lavoro Banco di Napoli SPA, sulla somma erogata al contribuente nel 2005, unitamente al TFR. L’Agenzia Entrate ha affidato il ricorso a due mezzi.
2 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
3 – La CTR, in vero, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo e dichiarando, alla stregua degli atti di causa, che la domanda di rimborso era a ritenersi fondata e che l’erogazione in questione andava sottoposta a tassazione del 12,50%, con riferimento all’ art. 45 comma 4° del TUIR, in quanto corrisposta in dipendenza di capitalizzazione di una prestazione previdenziale.
4 – La questione posta dal ricorso, sembra potersi
esaminare e decidere, tenendo conto del principio secondo cui “In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto” ), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l’imposta e’ costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza
a disposizioni di legge” (Cass. n. 11156/2010, n. 11159/2010).
5 – La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno di tale principio.
6 – Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis proponendosi l’accoglimento dell’impugnazione manifesta fondatezza.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.