CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2013, n. 25564
Tributi – Contenzioso tributario – Assistenza legale – Valore di lite superiore al limite per l’obbligo – Mancata nomina – Vizio della regolare instaurazione del contraddittorio – Rinvio in primo grado per sanare l’irregolarità
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Nel ricorso iscritto a R.G. n.25059/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza (…), pronunziata dalla CTR di Milano Sezione n. 02 il 07.07.2010 e depositata il (…) con la quale è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto l’originario ricorso del contribuente, avente ad oggetto impugnazione di cartella di pagamento,emessa ai sensi dell’art.36 bis del dpr n.600/1973, relativa ad IRPEF non versata, su somma liquidata per incentivo all’esodo dell’anno 2003.
2 – La ricorrente Agenzia ha affidato il ricorso a due mezzi.
3 – Il contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – La preliminare questione dedotta con il primo mezzo sembra doversi esaminare alla luce del principio secondo cui “Nelle controversie tributarie di valore superiore a lire 5.000.000, per effetto dell’interpretazione adeguatrice degli artt. 12, comma quinto, e 18, commi terzo e quarto, del d.lgs 31 dicembre 1992 n.546, fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n.189 del 2000, l’inammissibilità del ricorso presentato senza l’assistenza di un difensore abilitato può essere dichiarata soltanto qualora la parte privata non ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di munirsi di assistenza tecnica, impartitole dal Presidente della Commissione Tributaria; costituendo l’assistenza tecnica una condizione di ammissibilità della domanda, detto ordine non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal giudice di primo grado, e la mancata fissazione del relativo termine si traduce in un vizio attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio; In tal caso, la riforma della dichiarazione d’inammissibilità da parte della Commissione Tributaria Regionale, non consente a quest’ultima di procedere direttamente all’esame del merito, ma impone, ai sensi dell’art.59, comma primo, lettera b), del d.lgs. n.546 del 1992, la rimessione della causa alla commissione provinciale, perché inviti il ricorrente a munirai della prescritta assistenza tecnica, con declaratoria d’inammissibilità in caso d’inottemperanza” (Cass. n.620/2006, n.22601/2004, n.8369/2002).
5 – La decisione di appello, sembra avere fatto malgoverno del trascritto principio, avendo disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di difesa tecnica.
6 – Si propone di trattare la causa in Camera di Consiglio e di definirlo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza del primo mezzo.
Il Consigliere relatore A. D. B..
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza del primo mezzo e che, per l’effetto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza, di quella di primo grado e di tutti i relativi atti e che la causa va rimessa al Giudice di primo grado, per l’adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare la prescritta assistenza tecnica;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio di che trattasi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie ed all’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e dei relativi atti e rimette alla CTP di Milano, per quanto di competenza.
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