CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2013, n. 25568
Tributi – IVA – Rimborso dell’eccedenza di imposta – Cessazione della società – Istanza formulata dai soci – Mancata presentazione del modello VR – Irrilevanza
Svolgimento del processo
La controversia promossa da (…) e (…) contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Udine n. 61/2/2011 che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2001 formulata dai soci (…) e (…), a seguito di cessazione della s.n.c. (…) nel 2003.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. II relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 30 e 38 bis del dpr 633/72 laddove la CTR ha ritenuto spettante il rimborso nonostante la mancata presentazione del modello VR ed il decorso del termine biennale.
La censura è infondata . Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010) in tema di IVA, ha ritenuto che “la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, risultata alla cessazione dell’attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs, n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l’attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo”.
Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30 cit., “laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credilo in detrazione nell’anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l’attività o che sono fallite, di ricorrere all’istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d’imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l’imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili”. Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) che “deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis c. 1 d.Iva, solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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