CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 novembre 2013, n. 25572
Tributi – Elusione fiscale – Compensi dell’amministratore unico – Sindacabilità da parte del fisco – Sussiste
Svolgimento del processo
1. La società C. srl. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria centrale, sez. stacc. della Puglia, n. 2169/01/2010, depositata il 31 dicembre 2010, con la quale, accolto quello dell’ufficio delle imposte contro la decisione dell’altra di secondo grado, l’opposizione della contribuente, relativa all’avviso di accertamento, inerente all’Irpeg ed Ilor per l’anno 1988, in ordine al reddito scaturente dall’attività di costruzione e vendita di unità immobiliari, veniva respinta, mentre essa rinviava il giudizio al giudice di appello per la determinazione del compenso all’amministratore unico D. De P.. In particolare il giudice di terzo grado osservava che le spese c.d. di pubblicità altro non erano invece che quelle tipiche di rappresentanza, che perciò non potevano essere dedotte per l’intero, come invece la C. pretendeva, bensì soltanto per un nono, mentre non potevano essere qualificate di pubblicità sia perché annotate con la classificazione precedente, sia perché l’assunto della resistente non era stato corredato da alcun riscontro probatorio. Quanto poi alla ripresa a tassazione della parte più consistente del reddito d’impresa, l’avere proceduto, da parte di C., alla deduzione della somma di £. 50.000.000, proveniente dai ricavi, ed annotata nel conto economico, sol perché fatta figurare come compenso all’amministratore, con un risultato finale di bilancio uguale a zero, altro non era che un espediente elusivo posto in essere al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, tenuto conto anche della consistente entità della pretesa retribuzione, che semmai perciò andava ridimensionata, ed il cui compito veniva affidato, con rinvio, alla commissione tributaria regionale. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione, e violazione di norme di legge, in quanto la CTC non considerava che alcun intento elusivo poteva riscontrarsi nella posizione della contribuente, che aveva corrisposto il compenso complessivo dedotto, e ciò in parti uguali, sia all’amministratore delegato De P., sia al direttore G. R., che erano gli unici soci. Né è previsto un tetto massimo, aldilà del quale non si possa andare nella liquidazione dei compensi, altrimenti ciò comporterebbe una grave menomazione della libertà d’impresa, considerato che alcun intento elusivo poteva essere posto in essere, per il semplice fatto che entrambi i soci remunerati avevano corrisposto l’imposta mediante la ritenuta alla fonte.
Il motivo è palesemente infondato, atteso che, com’è noto in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione di quello d’impresa, l’art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per quello dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta dall’amministratore unico di società di capitali. Infatti la posizione di quest’ultimo è equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 24188 del 13/11/2006, n. 21155 del 2005). Inoltre va aggiunto, – ma solo “ad abundantiam” – che in tale materia, rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa. Ne consegue che la deducibilità, ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dei compensi degli amministratori delle società (nella specie una s.r.l.) non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, competendo all’Ufficio la verifica dell’attendibilità economica dei predetti dati (V. pure Cass. Ordinanza n. 9036 del 15/04/2013, Sent. n. 13478 del 2001). Del resto il fatto che la deducibilità del compenso all’amministratore ormai possa essere eccepita anche con riferimento alle società di capitali, non cambia affatto il quadro complessivo della fattispecie in esame, dal momento che si tratta di innovazione, introdotta all’art. 95 Dpr. n. 917/86 dall’art. 6, comma 6 D.lgs. n. 247/05, ed entrata in vigore soltanto 1’1.1.2004, giusta il disposto del comma 13, senza possibilità quindi di efficacia retroattiva.
Su tali punti perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, e vizio di motivazione, giacché il giudice di terzo grado non considerava che le spese di pubblicità erano state annotate solo per errore come inerenti a rappresentanza, e ciò era emerso anche dalla fattura richiamata dalla commissione di primo grado.
Si tratta all’evidenza di censura inammissibile, perché generica, atteso che la ricorrente non ha riportato integralmente il tratto relativo alla questione enunciato nell’atto di controdeduzioni, né il contenuto della fattura stessa. Inoltre essa è ugualmente inammissibile, poiché la parte intende sottoporre un vaglio differente degli elementi di prova rispetto a quello effettuato dal giudice di merito, senza che ciò sia consentito in sede di legittimità, con la conseguenza, in definitiva, che il ricorso introduttivo della contribuente doveva essere rigettato, senza quindi rinvio da parte della CTC.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.