CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2013, n. 26188
Tributi – ICI – Edificio di culto locato a terzi – Esenzione – Non sussiste
Osserva
La CTR di Roma ha respinto l’appello dell’ “Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia”, appello proposto contro la sentenza n.290/4I/20L della, IP di Roma che aveva rigettato il ricorso dell’ente predetto avverso ingiunzione di pagamento del Comune di Roma relativo ad ICI per l’anno 2003.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che (per quanto qui ancora interessa) la richiesta di esenzione, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992, non poteva trovare accoglimento alla luce del potere concesso ai comuni (ex art. 59 comma 1 let. c del D.Lgs.447/1997) di stabilire che per gli immobili utilizzati da enti non commerciali il beneficio si applica alla sola condizione che gli immobili siano non solo utilizzati ma anche posseduti dall’ente medesimo, mentre nel caso in esame risultava che utilizzatore dell’immobile era una società di capitali che vi esercitava attività di clinica medica.
L’Ente contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. L’Amministrazione comunale non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 cpc – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Infatti, con l’unico motivo di censura (improntato alla violazione e falsa applicazione di “norme di diritto” che solo dal contesto del motivo di impugnazione si intende essere l’art. 7 del D.Lgs.504/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc), la parte ricorrente evidenzia che l’unità immobiliare costituiva bene strumentale per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente, nel senso che i canoni percepiti dalla locazione dell’immobile costituivano le risorse economiche utilizzate per il finanziamento della predetta attività, cioè proprio quelle che il menzionato art. 7 aveva inteso agevolare con l’esenzione che trae la sua giustificazione sia dalla “meritevolezza” dei soggetti sia dalle “finalità” dagli stessi perseguite.
Il motivo di impugnazione appare inammissibile, alla luce dell’art. 360 bis cpc, giacché il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Sul tema si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3733 del 17/02/2010: “In tema di ICl, le esenzioni previste dall’art. 7, comma primo, lett. a) ed i), del d.lgs. n. 504 del 1992 non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell’ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell’una o dell’altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l’utilizzo degli immobili “de quibus” non risponda alle condizioni previste dalla legge per l’operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente”. In precedenza anche Sez. 5, Sentenza n. 18838 del 30/08/2006.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che le spese non necessitano di regolazione poiché la parte vittoriosa non ha svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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