CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2014, n. 2697
Esenzione per attività di import/export – Limiti
Svolgimento del processo
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 207/09/10, depositata il 5 maggio 2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della società M.S. srl., relativa all’avviso di accertamento, inerente all’Iva, Irpeg ed Irap, e a quello di contestazione della sanzione per il 2003, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’attività svolta dalla contribuente rientra tra tutte le operazioni e prestazioni inerenti all’esportazione ed importazione di beni e servizi “lato sensu”, sicché la pulizia dei M. e l’affitto del locale potevano annoverarsi tra quelle riguardanti l’esportazione. La società M.S. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente duce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che il beneficio dell’esenzione relativo all’Iva riguarda esclusivamente le operazioni attinenti all’esportazione ed importazione, mentre tutte le altre attività connesse, specie se attinenti agli immobili, non rientrano nella previsione agevolativa.
Il motivo è fondato, specie ove si consideri che il beneficio in argomento in generale attiene soltanto all’Iva, e non piuttosto alle imposte dirette (Irpeg, Irap), pure oggetto – si badi – di pretesa fiscale, e che perciò non potevano essere per così dire “travolte” dal giudizio afferente all’imposta indiretta. Ciò posto, tuttavia va osservato che in tema di depositi fiscali ai fini IVA, previsti dall’art. 50-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, l’esenzione dall’IVA all’importazione per l’ammissione in libera pratica di beni non comunitari, presuppone l’effettivo immagazzinamento della merce, essendo la materialità del deposito, anche se non esplicitamente prevista dalla norma, insita nella stessa nozione civilistica del termine, e richiesta dalla corrispondente disciplina comunitaria (artt. 98-110 del Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, applicabile “ratione temporis”), con la conseguenza che, in mancanza di tale presupposto, l’IVA all’importazione è dovuta, in via solidale, da tutti i soggetti che abbiano concorso all’irregolare introduzione della merce (art. 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), compreso il gestore del deposito, il quale è responsabile a tale titolo, a prescindere dal fatto che l’art. 50-bis cit. lo renda comunque responsabile del mancato assolvimento dell’IVA interna (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 12263 del 19/05/2010). In ogni caso la società M. gestiva quei depositi, per i quali riceveva il compenso delle relative prestazioni, le quali non costituivano strettamente operazioni di “import-export”, con la conseguenza perciò che non potevano sfuggire all’imposizione.
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso gli atti impositivi.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 4.000, 00 (quattromila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.