CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2014, n. 2705
Procedimento – Notifica a coinquilino – Nullità
Svolgimento del processo
La controversia promossa da T.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia contro la sentenza della CTP di Taranto n. 485/7/2004 che aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 61 vol. 1041 per imposta di successione. La CTR riteneva irrituale la notifica del prodromico avviso di accertamento avvenuta nelle mani di “persona che vive in casa ma si qualifica vicina cui non è inviata raccomandata”.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 comma 2 del c.p.c. nonché dell’art. 19 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha escluso la ritualità della notifica dovendo parificarsi a persona “addetta alla casa”, la coinquilina C.C., soggetto cui era stato consegnato l’atto.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 13625 del 22/07/2004) secondo cui la consegna della copia a persona, che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa – dagli atti si evince solo che l’avviso sarebbe stato consegnato a “C.C., coinquilina”- non è assistita dalla presunzione di consegna e non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 2338 depositata il 24 gennaio 2024 - La nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una…
- DECRETO LEGISLATIVO 05 novembre 2021, n. 201 - Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizione della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26681 depositata il 15 settembre 2023 - In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 settembre 2019, n. 23534 - In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, a seguito di infruttuosa notifica di pregresso avviso di accertamento a società…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2022, n. 7918 - In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…