CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2013, n. 27094
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Notifica presso il destinatario o al difensore costituitosi nelle fasi di merito, anziché alla parte personalmente – Nullità – Sanatoria – Riassunzione
Osserva
La CTR di Roma (come giudice del rinvio a seguito della ordinanza di questa Corte n.30463/2009 del 17.9.2009) ha accolto l’atto di riassunzione di (…) -ed ha così annullato l’avviso di liquidazione di maggiore imposta di successione (oltre a sanzioni) relativa alla successione di (…), di cui il (…) era uno degli eredi.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che la sentenza di primo grado doveva essere confermata nelle sue statuizioni, apparendo correttamente motivata sia in fatto che in diritto. D’altronde le obiezioni dell’Ufficio (in ordine alla insufficiente dimostrazione dell’esistenza di passività detraibili dall’asse) apparivano generiche ed infondate.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di ricorso (centrato sulla nullità della sentenza e del procedimento) la parte ricorrente evidenzia che l’atto di riassunzione era stato notificato dalla parte contribuente presso l’Avvocatura Generale dello Stato sicché l’Agenzia, non avendone avuto notizia, non si era costituita nel giudizio di rinvio e non aveva potuto difendersi. Sulla scorta di questo rilievo, la parte ricorrente chiede alla Corte di dichiarare nulla la decisione impugnata e di rinviare perciò la procedura allo stesso giudice del rinvio identificato con la CTR di Roma.
La censura appare fondata e da accogliersi.
Ed invero dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo di questo grado si evince la conferma di ciò che la parte ricorrente assume, e cioè l’avvenuta notifica dell’atto di riassunzione del giudizio di rinvio presso l’Avvocatura dello Stato, luogo presso il quale l’Agenzia non risulta che sia domiciliata volontariamente, né può considerarsi domiciliata ex lege.
Consegue da ciò non solo la necessità di dichiarare nulla la sentenza di rinvio ma anche di disporre il nuovo rinvio del processo avanti alla stessa CTR del Lazio alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui:” La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma – data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte – non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.., il giudice di rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l’estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l’invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand’anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall’art. 393 cod. proc. civ., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ritualmente eseguita dall’una o dall’altra parte in lite, con le forme prescritte dall’art. 392, secondo comma cod. proc. civ.” (Sez. 3, Sentenza n. 12197 del 01/12/1998, Rv. 521308).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, accertamento della nullità della sentenza di appello e conseguente rinvio alla CTR Lazio per la rinnovazione del grado di giudizio.
Roma, 10 gennaio 2013.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Dichiara nulla la decisione impugnata e rinvia, per il rinnovo del grado di giudizio, alla CTR Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
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