CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 dicembre 2013, n. 27330

Stranieri – Minore clandestino – Allontanamento dal territorio nazionale – Espulsione con il nucleo familiare – Nessun danno per effetto della separazione dai genitori

Rileva

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.

I cittadini albanesi D. e A.V., genitori dei minori D. (2005) ed E. (2000), già regolarmente soggiornanti in Italia e quindi privi di titolo di regolare soggiorno dopo la condanna adottata ex art. 444 C.P.P. per il delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990, chiesero al T.M. di Milano la concessione di permesso ex art. 31 c. 3 del d.lgs. 286/1998 per le indifferibili e gravi esigenze dei minori di non essere allontanati dal territorio nazionale. Il T.M. adito ebbe a respingere la richiesta e la Corte di Milano, innanzi alla quale gli interessati avevano presentato reclamo, con decreto 24.10.2012 ha respinto il gravame.

Per la cassazione di tale decreto i V. hanno proposto ricorso con due motivi notificato il 19.12.2012 al P.G. presso la CdA di Milano (che non ha svolto difese). Il relatore ha ritenuto essere evidente la totale infondatezza del ricorso e la difesa del ricorrenti non ha mosso rilievi critici.

Osserva

La Corte di merito, pur nella sua sintesi espositiva, ha rammentato che entrambi i richiedenti sono privi di permesso di soggiorno e pertanto in “predicato” di espulsione e che pertanto non si pone in radice un problema di pericolo di danno ai minori per effetto della separazione dai genitori ma solo di pericolo di danno ai minori per trasferimento o rimpatrio.

Tale ipotesi non è affatto esclusa dalla sfera di tutela dell’art. 31 c. 3 del T.U. secondo la ricostruzione fattane dalle SU 21799/2010 di questa Corte, ma è da riguardare con particolare rigore (onde evitare i rischi di un uso strumentale dell’istituto) al fine di accordare tutela nei soli casi di grave comprovato e definitivo danno allo sviluppo psicofisico che il rimpatrio indurrebbe sul minore nonostante la presenza accanto a lui dei genitori. E si tratta di un danno da mutamento di ambiente per nulla diverso da quello che registrano i minori nelle ipotesi in cui il mutamento sia frutto di una libera scelta di “emigrazione” dei genitori. Ebbene, le censure che il primo motivo del ricorso svolge al decreto della Corte di Milano attengono a profili valutativi (desunti dalla prodotta relazione psicopedagogica ) che evidenziano la percezione di forte estraneità dei minori nei confronti dell’Albania, paese povero e estraneo, e concludono per una prognosi di forte rischio di pregiudizio evolutivo per i minori nel caso di loro rimpatrio. Appare di totale evidenza quindi che le deduzioni di omessa valutazione poste in ricorso non centrano la realtà del problema della applicabilità alla specie dell’art. 31 c. 3 ed anzi finiscono per auspicare letteralmente (pag. 11 punto A) che sia nell’interesse del nucleo familiare nel suo insieme (e di riflesso dei minori) la permanenza in Italia, interesse che pare appena il caso di notare che sia diametralmente estraneo alle finalità di tutela specifica, straordinaria e mirata di cui alla norma della quale si contesta II malgoverno. Ed anche la censura alla sintetica ma chiara affermazione del decreto per la quale lo sviluppo dei minori nel paese di origine non sarebbe affatto escluso si fonda sul richiamo alla relazione psicologica che non evidenzia in alcun modo una ipotesi di trauma irreversibile e certo ma – pervero in totale assenza della valutazione della presenza genitoriale anche in Albania – affaccia l’ipotesi di effetti pregiudizievoli della frustrazione della attuale aspettativa dei minori, quella di crescere nel già acquisito ambiente sociale. Si tratta dunque di critiche di mera natura valutativa che non intaccano la corretta applicazione delle norme effettuata nel decreto si rigetta dunque il ricorso senza provvedere sulle spese stante la natura dell’intimato (P.M.) neanche costituito.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso