CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 febbraio 2014, n. 2967
Tributi – IRAP – Medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale – Utilizzo di più studi professionali – Presupposto di autonoma organizzazione – Esclusione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto 35/07/12 del 12 giugno 2012 che respingeva l’appello dell’ufficio affermando la spettanza alla dott.sa F. del rimborso IRAP relativamente agli anni 2003-2007.
2. La contribuente si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso appare, secondo il relatore, infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla non sussistenza di una ‘‘stabile organizzazione” di supporto all’attività del contribuente, medico di base del SSN.
In particolare utilizzazione di due studi costituisce soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 1000.
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