CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2014, n. 3444
Tributi – Imposte indirette – Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Passività e oneri dell’immobile conferito in società – Deducibilità dei costi sostenuti dall’azienda – Verifica sul collegamento tra spese e acquisizione del bene – Sussistenza
Svolgimento del processo
La controversia promossa da San M. di C. F. e Gino s.n.c. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Brescia n. 1/12/2010 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. 011V000348/3/2 per imposta di registro. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 50 del d.p.r. 131/86 laddove la CTR ha ritenuto che la base imponibile del negozio di conferimento vada determinata, ai fini dell’imposta di registro, deducendo dal valore dell’immobile tutti gli oneri comunque gravanti sull’immobile.
La censura è fondata. L’art. 50 3A comma cpv. del D.P.R. n. 131 del 1986 dispone che qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base di imponibile “per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore dei beni, diritti o aziende al netto di passività o oneri”. Come ripetutamente affermato da questa Corte (Ord. 2577/2011; Sez. 5, Sentenza n. 16768 del 27/11/2002; Sentenza n. 536 del 2001) tale norma, che traspone nell’ordinamento italiano la Direttiva CEE n. 335/69,- secondo cui l’imposta è liquidata sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento (art.5)- impone la deduzione delle passività ed oneri dai beni e diritti conferiti, a condizione tuttavia che tali passività ed oneri siano inerenti all’oggetto del trasferimento stesso, con esclusione, quindi di passività od oneri che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non possono dirsi collegati all’oggetto del trasferimento. Ed invero proprio il riferimento alla “causa di ciascun conferimento” contenuto nell’art. 5 della Direttiva CEE è di ostacolo ad una deduzione indiscriminata delle passività ed oneri gravanti sui beni conferiti ed impone una verifica circa la sussistenza del ” collegamento” tra la passività e l’acquisizione del bene da parte del cedente e del cessionario, evitando che diano luogo a una riduzione dell’imposta di registro i mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.