CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2014, n. 3598
Tributi – Giudicato esterno – Responsabilità solidale
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.127/32/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli Sezione n.32, il 25.06.2010 e depositata il 24.09.2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia Entrate e confermato quella di primo grado, che aveva annullato l’accertamento, relativo al maggior reddito, ai fini IRPEF ILOR e SSN per gli anni 1992 e 1995.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione, per violazione dell’art.1306 c.c. e collegata insufficienza di motivazione, nonché per violazione degli artt. 2953 c.c. e 25 del dpr n.602/1973.
2) L’intimata contribuente, non ha svolto difese in questa sede.
3) I giudici di merito, nel confermare la decisione di primo grado, hanno evidenziato che poiché la condebitrice G.D. aveva impugnato la cartella di pagamento, ottenendone, con sentenza passata in giudicato, l’annullamento, la ricorrente M.A., essendo rimasta inerte, aveva titolo di avvalersi, ex art.1306 c.c., di tale pronuncia favorevole.
Hanno, altresì, argomentato che, comunque, essendo la M. erede dell’originario debitore, le sanzioni non erano dovute, ai sensi dell’art.8 del dpr n.742/1997 ed altresì, che la cartella, portante la pretesa tributaria, era stata notificata dopo la decadenza, maturata in applicazione dell’art.25 lett. c) del dpr n.602/1973.
4) Ciò posto, sembra che il primo mezzo non possa trovare ingresso per il carattere della novità, dal momento che nei precedenti gradi di giudizio l’Agenzia non ha mai agitato la questione della sostanziale diversità delle cartelle, avuto riguardo all’oggetto ed alla causa pretendi e, d’altronde, la stessa postula accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità (Cass.n.27345/2005, n.21490/2005).
Peraltro, la decisione impugnata sembra in linea con il principio, espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che fissa la regola di cui all’art. 1306, comma secondo, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore, avvalendosene, la sentenza favorevole alla comunione pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, all’unica condizione, ricorrente nel caso, che la sentenza suddetta sia mai stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla(Cass. n. 1779/2007, n. 6824/2001, n.5262/2001).
In tema di solidarietà tributaria, è stato, pure, precisato che “qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l’avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all’altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all’avviso di accertamento ed all’avviso di liquidazione, di opporre all’amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l’irripetibilità di quanto già versato), ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. La prevalenza dell’unitarietà dell’obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 cod. civ., opera, infatti, sul piano processuale come deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l’estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali” (Cass. n. 10202/2003, SS.UU. n.7053/1991).
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa possa essere trattata in camera dì consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione, sulla base dei trascritti principi, con il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore A.D. B..
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte in relazione e dei richiamati principi, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, infatti, che la decisione impugnata risulta in linea con i citati principi;
Considerato, in vero, che la questione posta con il primo mezzo, non risulta dedotta nel corso del giudizio di merito, ove l’Agenzia, come desumesi dalla narrativa in fatto della decisione in questa sede impugnata, si è difesa sulla base di ben altre argomentazioni; Considerato che, avuto riguardo alla inammissibilità del mezzo, ricollegabile alla rilevata novità della censura, nonché agli effetti connessi alla ratio decidendi dell’impugnata decisione, che ha esteso alla contribuente il giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore, non sussiste concreto interesse all’esame nel secondo motivo, che, oltretutto, risulta infondato anche in base al disposto dell’art. 1 del decreto legge 17 giugno 2005 n.106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005 n.156 (Cass.n.4745/2006, n.1435/2006, n.16826/2006);
Considerato che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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