CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 26 FEBBRAIO 2013, N. 4845

Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
«L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società X per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento Iva 2003.
Il ricorso è affidato a tre mezzi, con i quali si censura:
– con il primo e terzo motivo, la violazione degli articoli 1191 cc e 3, 10, 12 e 15 DPR 633/72;
– con il secondo motivo, l’omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso.
Si propone al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito formale di cui al n. 3 dell’articolo 366 cpc (esposizione sommaria dei fatti di causa).
Nella parte del ricorso intitolata “FATTO” (pagg. 1-53) non è infatti contenuta alcuna esposizione di fatti di causa, ma la mera riproduzione di ampi stralci del processo verbale di costatazione, dell’avviso di rettifica, del ricorso della contribuente e della sentenza gravata; nell’illustrazione dei motivi sviluppata nella parte del ricorso intitolata “MOTIVI”, per contro, non è rinvenibile un’adeguata esposizione dei fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi della censura.
Ciò premesso, deve ribadirsi, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice (Cass. 8 maggio 2012 n. 6909, Cass. sez. un., 11 aprile 2012, n. 5698, Cass. 29 agosto 2011, n. 17646, specie in motivazione, Cass. 16 marzo 2011, n. 6279, Cass., sez. un., 17 luglio 2009 n. 16628, Cass. 22 settembre 2009, n. 20393):
– che la prescrizione contenuta nell’art. 366, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi a riprodurre, nel corpo del ricorso, il testo integrale degli atti del giudizio di merito, rendendo particolarmente indaginosa la individuazione della materia del contendere;
– tale modus operandi contravviene allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura;
– in tale caso, il ricorso risulta inammissibile, in quanto la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso;
– costituisce cioè onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso;
– la pedissequa riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s’è articolata, per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso;
– il rilievo che la sintesi ha assunto nell’ordinamento è del resto attestato anche dall’art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere agli atti in maniera chiara e sintetica. La testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è invece richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa;
– la Corte deve poter bensì verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere; gravare la Corte di tale compito – vale a dire dell’onere di riscrivere (o di leggere) il ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 cpc – rischierebbe di comprometterne la terzietà, che costituisce carattere ineliminabile di ciascun giudice ai sensi dell’articolo 111 Cost.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.»;
che la parte intimata si è costituita;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti, le quali hanno entrambe depositato memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che, in particolare, le considerazioni svolte nella memoria della difesa erariale – per le quali il ricorso non potrebbe giudicarsi inammissibile perché l’esposizione dei fatti di causa sarebbe desumibile dalla trascrizione della sentenza gravata – non possono trovare accoglimento, giacché altro è esporre il fatto riproducendo la narrativa della sentenza gravata, altro è riversare nel ricorso per cassazione l’intero corpus degli atti del procedimento amministrativo di accertamento e del giudizio di merito.
Pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000 per onorari, oltre euro 100 per esborsi.

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