Osserva
La CTR di ……. ha rigettato l’appello dell’Agenzia contro la sentenza n. 398/07/2006 della CTP di ……., che aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente L., ed ha quindi accolto l’istanza di quest’ultimo di rimborso della maggiore IRPEF versata dall’ENEL, sotto forma di ritenuta d’imposta, sulla liquidazione in somma capitale percepita dal predetto contribuente a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale (cd. PIA) – sia pure con la riduzione della base imponibile del 2% annuo per ogni anno successivo al decimo – imposta che era stata computata dall’ENEL con applicazione dell’aliquota corrispondente alla tassazione separata del TFR percepito dal contribuente al momento di cessazione del rapporto di lavoro e che il contribuente riteneva doversi computare – invece – con applicazione dell’aliquota del 12,50%, siccome correlata alle prestazioni erogate in forma di capitalizzazione agli iscritti al fondo aziendale già in epoca antecedente al 28 aprile 1993, in attuazione della disciplina vigente prima dell’emanazione della legge n. 335/1995 (cioè l’art. 6 della legge n. 482 del 1985), transitoriamente prorogata per effetto del disposto dell’art. 1 comma 5 del D.L. n. 669/1996.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la censura proposta in appello dall’Agenzia (e cioè che le somme erogate debbano essere assoggettate al trattamento tributario applicabile alla previdenza integrativa erogata in forma di capitale) costituiva proposizione di nuova domanda in appello, e pertanto inammissibile, atteso che l’Agenzia, nel costituirsi innanzi al giudice di primo grado, non aveva proposto nessuna difesa e si era limitata ad osservare che era in corso la valutazione dell’istanza di rimborso.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Il primo motivo di ricorso appare fondato ed accoglibile.
A questi fini occorre dare qui continuità al principio di diritto tante volte enunciato da questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18519 del 20/09/2005) secondo cui:”Il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell’art. 345 cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non può esprimersi se ne manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle parti medesime a fondamento della domanda, che, costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua volta, pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando perciò i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha quindi ritenuto che fosse senz’altro deducibile da parte dell’Amministrazione finanziaria, nel giudizio di appello, la questione relativa alla conformità alle disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 della dichiarazione dei redditi presentata da una società in relazione all’esercizio 1987, quale condizione imprescindibile per l’applicazione retroattiva a tale esercizio delle previsioni di cui all’art. 72 del medesimo decreto, invocate dalla predetta società a fondamento di una istanza di rimborso di imposta: e ciò in quanto tale deduzione integrava una mera argomentazione difensiva relativa ad una circostanza che, in00quanto costituente elemento costitutivo della domanda di rimborso, faceva già parte del “thema decidendum”).
Nella specie di causa l’Agenzia, contestando l’assimilazione della corresponsione qui in parola al prelievo previsto dall’art. 6 della legge n. 482/1985 e prospettando la necessità di fare corretta applicazione del trattamento tributario applicabile “alla previdenza integrativa erogata in forma di capitale” si è limitata a proporre una argomentazione giuridica (sotto specie di identificazione della disciplina più idonea a regolare la fattispecie) che non assume affatto i carattere della domanda nuova, nell’accezione datane dall’art. 57 sopra menzionato.
Non resta che concludere che la sentenza qui impugnata merita di essere cassata, con rinvio al giudice di appello, affinché rinnovi l’esame delle questioni sottopostegli. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza;
– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvedere anche sulle spese di lite del presente grado.