SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Ordinanza interlocutoria 24 gennaio – 18 marzo 2013, n. 6752
(Presidente Goldoni – Relatore Proto)
Considerato
Che il decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore non è stato ritualmente notificato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., all’avvocato del ricorrente;
che, infatti, decreto e relazione sono stati notificati presso la cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 comma secondo c.p.c., ma nella specie la ricorrente aveva indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalla richiamata norma a seguito della modifica introdotta dall’art. 25 legge n. 183 del 2011; ciò imponeva, a seguito della richiamata modifica normativa, la notifica a mezzo posta elettronica certificata o, nell’impossibilità di eseguire tale notifica, a mezzo fax ai sensi dell’art. 136 comma 3 c.p.c.;
che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo per consentire la rituale notifica del decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del consigliere relatore.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rinvia a nuovo ruolo.
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