Svolgimento del processo

La controversia promossa da L.B.N. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Equitalia Gerit s.p.a. contro la sentenza della CTP di Roma n. 152/1/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria per Iva, Irpef e Irap 2003.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 27/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo (con cui deduce: omessa motivazione circa l’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento prodromica all’iscrizione di ipoteca impugnata, fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 n. 5 c.p.c.) la ricorrente lamenta che la CTR non abbia fatto alcun riferimento alla produzione della copia della relata di notifica della cartella di pagamento.
Con secondo motivo (con cui deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. 546/92 – art. 360 n. 3 c.p.c.) la ricorrente censura la decisione laddove ha negato rilevanza alla prova della notifica della cartella di pagamento in quanto non prodotta in primo grado.
Le censure appaiono inammissibili. La CTR ha rigettato l’appello sul rilievo della illegittimità del comportamento della Equitalia “non solo per il comportamento in re ipsa illegittimo ma anche perché l’esattore non ha prodotto in primo grado, pur avendone l’onere e la possibilità, la cartella esattoriale nella sua completezza al fine di porre il giudicante ed il ricorrente nelle condizioni di verificare la corrispondenza del documento con la quietanza di pagamento; né veniva fornita la prova dell’avvenuta notifica della medesima”.
La sentenza risulta così fondata su distinte rationes decidendi: in primis il comportamento in re ipsa illegittimo stante il comportamento negativo a fronte delle legittime reiterate richieste di documenti esattoriali sottesi all’importo versato; di poi per la mancata produzione della cartella per consentire al giudice la verifica dell’avvenuto pagamento delle somme in relazione alle quietanze prodotte; ed infine la mancata prova dell’avvenuta notifica della cartella.
Orbene l’omessa impugnazione di una della ragioni a base della decisione rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all’altra, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Sez. 3, sentenza n. 2107 del 14/02/2012; Sez. L., sentenza n. 3386 dell’11/02/2011), avendo la CTR comunque ritenuto illegittimo il comportamento omissivo della ricorrente – così come ritenuto anche dal primo giudice, secondo quanto leggesi in sentenza – successivamente alla notifica della cartella di pagamento e al versamento, da parte del L.B., della somma di 31.999,96 euro.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del L.B., delle spese del grado che si liquidano in complessivi 1.300 euro, di cui 100 euro per spese, oltre accessori di legge.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del L.B., delle spese del grado che si liquidano in complessivi 1.300 euro, di cui 100 euro per spese, oltre accessori di legge.