REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido – Presidente
Dott. GENTILE Mario – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 637/2010 TRIBUNALE di L’AQUILA, del 12/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
Con sentenza del 12 ottobre 2010, il Tribunale dell’Aquila ha condannato (Omissis) alla pena di euro 5000 di ammenda, e lo ha dichiarato responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a), perchè nella qualità di titolare dell’impresa ” (Omissis) di (Omissis)”, predisponeva un piano operativo di sicurezza con contenuti non conformi a quanto disposto dall’articolo 28 e articolo 92, comma 1, lettera b) e dell’allegato 15 dello stesso Testo Unico, non avendo quello rinvenuto le caratteristiche di piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto riportante le indicazioni difformi dallo stesso e tabelle generiche oltre a dati già previsti dal piano di sicurezza e coordinamento.
Fatto accertato in (Omissis).
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso in appello per i seguenti motivi:
1) Violazione del diritto di difesa. Per la prima udienza fissata a seguito di opposizione a decreto penale di condanna nel procedimento, che ha visto imputato il (Omissis), il difensore aveva provveduto a produrre istanza di legittimo impedimento a comparire, a causa di due concomitanti impegni professionali. All’udienza, il giudice rigettata l’istanza di impedimento, esaminava il teste del PM e, previa chiusura dell’istruttoria dibattimentale, invitava le parti alle conclusione, così impedendo alla difesa di esaminare i propri testi, la cui lista era stata ritualmente depositata, e che seppure ammessa dal giudice, non era stata neppure revocata. Il diritto di difesa risulterebbe violato atteso che la valutazione del giudice in ordine all’impedimento del difensore sarebbe erronea perchè non si sarebbe tenuto conto del fatto che il concomitante impegno del difensore in un processo civile non poteva essere rinviato trattandosi di un procedimento cautelare di urgenza. Il giudice avrebbe dovuto quindi concedere alla difesa un termine per citare i propri testimoni.
Infatti nonostante il deposito della lista testi non era seguito alcuna autorizzazione alla citazione degli stessi per la prima udienza, nè era stato consentito all’imputato di produrre ulteriori documenti. Alla luce di queste considerazioni, si renderebbe necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, al fine di acquisire il piano operativo di sicurezza del cantiere, mai acquisito al fascicolo del dibattimento. Ciò in quanto dall’acquisizione dei due Piani operativi di sicurezza si potrebbe constatare che i difetti di conformità riscontrati nella prima stesura del piano, fossero stati successivamente eliminati. Alla difesa non è stata data la possibilità di esaminare l’ispettore che aveva provveduto alla verbalizzazione delle infrazioni contestate all’imputato e del successivo verbale di verifica dell’adempimento.
2) L’imputato avrebbe dovuto essere assolto in quanto nel piano operativo di sicurezza erano stati inseriti tutti gli elementi previsti dalla legge. Il testimone esaminato aveva riferito che nel piano erano presenti elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, sicchè non si comprende come la documentazione possa essere stata considerata non esaustiva. Erroneamente si sarebbe ritenuto che nel piano non fosse presente la valutazione del rischio rumore.
3) La contumacia dell’imputato non avrebbe potuto essere presa in considerazione ai fini della dosimetria della pena, atteso che l’imputato ha il diritto e non il dovere di essere presente in udienza. Ai fini della commisurazione della pena il giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione il comportamento collaborativo dell’imputato.
La Corte di Appello dell’Aquila, ha convertito l’impugnazione in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte.
Diritto
1. Il ricorso è infondato e per tale motivo deve essere rigettato.
La censura relativa alla violazione del diritto di difesa deve essere respinta. Secondo il costante orientamento di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 20693 del 12/05/2010, Lo Presti, Rv. 247548), il legittimo impedimento del difensore a comparire per concomitanti impegni professionali, presuppone che l’istanza sia stata comunicata tempestivamente. Nel caso di specie, l’istanza di rinvio, presentata a mezzo fax, è pervenuta in data 11 ottobre 2010, ossia il giorno antecedente l’udienza del 12 ottobre 2010. Di conseguenza, correttamente il giudice ha rigettato l’istanza presentata dal difensore.
2. Quanto alla eccezione relativa alla citazione dei testimoni, dagli atti del processo, che questa Corte è tenuta ad esaminare essendo stato lamentato un vizio processuale, risulta che il deposito della lista testi era avvenuto in data (Omissis), e che il giudice ne autorizzava la citazione in data 20 settembre 2010.
Di conseguenza, sarebbe stato onere della difesa, una volta ottenuta l’autorizzazione a citare i propri testimoni, provvedere agli adempimenti necessari alla citazione degli stessi. Poichè tale onere, nel caso di specie è rimasto inadempiuto, correttamente il giudice ha escluso che sussistessero i presupposti per disporre il rinvio del dibattimento per l’escussione di testimoni, non citati nè presenti. D’altra parte, la sentenza impugnata dà conto del fatto che la responsabilità dell’imputato è stata affermata anche alla luce dell’unica testimonianza escussa, quella dell’ispettore del lavoro (Omissis), il quale tra l’altro era incluso nella lista testi della difesa. Infatti, il PM aveva rinunciato ad esaminare gli altri testi indicati nella propria lista. In considerazione del fatto che l’esame del testimone, richiesto tanto dall’accusa quanto dalla stessa difesa, è avvenuto in presenza dell’avvocato d’ufficio, questa Corte ritiene che non sussista alcuna violazione del diritto di difesa.
3. Quanto alla responsabilità per il fatto contestato, il piano operativo di sicurezza costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel luogo di lavoro, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e coordinamento, non potendo costituire la mera riproduzione di quest’ultimo. Orbene, il giudice di merito ha accertato che il piano operativo di sicurezza si limitava a fornire indicazioni generiche, integranti mere ripetizioni del piano di sicurezza e coordinamento, senza precisare neppure il numero dei lavoratori presenti nel cantiere e senza alcuna indicazione del tipo e del modello delle attrezzature usate, di qui la dichiarazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestato.
4. Del pari deve essere rigettato l’ultimo motivo di ricorso. Giova premettere che nella parte motiva della sentenza impugnata non risulta che il giudice abbia preso in considerazione la contumacia ai fini della quantificazione della pena da applicare all’imputato.
Infatti, il giudice ha riferito dell’assenza dell’imputato solo per sottolineare l’assenza di chiarimenti ulteriori in ordine alla valutazione della redazione incompleta del piano operativo di sicurezza. Quanto alla censura attinente alla misura della pena inflitta al ricorrente, la stessa si esaurisce in contestazioni di merito, inammissibili in sede di legittimità, dal momento che, secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278), la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ex articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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