Svolgimento del processo
Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
« Il sig. R.R. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IVA, IRAP IRPEF 1998 con cui il reddito ed il volume d’affari del contribuente stesso erano stati rideterminati ai sensi dell’articolo 39, primo comma, lett. d), DPR 600/73 in base ai paramenti di cui al DPCM 26.1.96 e al DPCM 22.3.97.
Con i due mezzi di ricorso – riferiti, il primo, al vizio di omessa/insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 cpc e, il secondo, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’articolo 3, commi 181, 183, 184 e 186, della legge 549/05, in relazione al DPCM 26.1.96 e al DPCM 22.3.97 e in relazione all’articolo 2729 c.c. – il ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza gravata abbia ritenuto applicabili nella fattispecie le risultanze dei cd. parametri senza adeguatamente valutare la documentazione prodotta dal contribuente; documentazione da cui poteva desumersi la specificità della sua situazione e, quindi, la non integrale applicabilità dei parametri alla fattispecie.
I due mezzi possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi, e la complessiva doglianza va giudicata fondata.
In effetti alle pag. 11 e 12 del ricorso il contribuente indica analiticamente, in osservanza dell’onere di autosufficienza, le risultanze documentali prodotte in sede di merito e relative:
– alla attività di lavoratore dipendente (e ai relativi compensi) da lui svolta contemporaneamente all’esercizio della libera professione;
– alle spese sostenute per collaborazioni professionali da lui richieste per l’esecuzione degli incarichi ricevuti;
– ai compensi ricevuti per i suddetti incarichi in anni di imposta successivi al 1998;
Nella sentenza gravata non si rinviene alcuna analisi di tale documentazione, nemmeno per negarne la concludenza, ma solo l’apodittica affermazione che “// contribuente non ha fornito alcuna documentazione idonea a contrastarne (dei parametri n.d.r.) la legittima applicazione, limitandosi con generiche affermazioni ad insistere nelle ragioni esposte in fase procedimentale”; affermazione, va aggiunto, non solo apodittica ma anche contrastante con il rilievo, pure emergente dalla narrativa della sentenza gravata, che lo stesso Ufficio, in sede di contraddittorio endoprocedimentale, aveva ritenuto le prove fomite dal contribuente “(solo) -parentesi nostra – parzialmente conducenti ad una rideterminazione inferiore dei ricavi presunti”.
In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza gravata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perché motivi sulla rilevanza della documentazione sopra menzionata ai fini della giustificazione di uno scostamento più o meno ampio dai cd. parametri nella determinazione dei reddito del contribuente»
che l’Agenzia delle entrate è costituita con controricorso; che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti; che l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria difensiva nella quale sostiene l’adeguatezza della motivazione della sentenza gravata sull’argomento che “gli elementi addotti dal contribuente, sul quale grava l’onere della prova, non inficiano in alcun modo l’applicazione dei parametri (pag. 2, penultimo cpv. della memoria).
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore;
che, in particolare, il menzionato argomento della contro ricorrente pertiene al merito e non alla sufficienza della motivazione della sentenza gravata e potrà essere proposto in sede di giudizio di rinvio;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perché motivi sulle circostanze dedotte dal contribuente per giustificare il suo lo scostamento dai cd. parametri.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
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