CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2017, n. 10236
Tributi – Credito d’imposta – Compensazione – Agevolazioni – Costi ricerca e sviluppo
Ritenuto in fatto
Sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Ferrara, l’Agenzia delle Entrate, con atto del 23.12.2005, recuperava crediti d’imposta ex art. 13 L. 140/1997, contestandone alla V. H. s.r.l. l’indebito utilizzo mediante compensazione con tributi dovuti in relazione agli esercizi 1999, 2001, 2002 e 2003. Nell’atto impositivo si rilevava, in particolare, che la società aveva indebitamente percepito le agevolazioni in quanto i costi di ricerca e sviluppo indicati non erano afferenti a specifiche iniziative autonome della società, ma derivavano da oneri sostenuti nell’ambito della fase progettuale per la realizzazione di impianti commissionati da terzi, di modo che l’attività di ricerca e sviluppo attestata dalla contribuente rientrava nella normale attività d’impresa dalla stessa svolta, con esclusione dei benefici di cui all’art. 13 L. 140/1997.
La società impugnava l’atto di recupero deducendo: l’incompetenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dal provvedimento di revoca dell’agevolazione da parte del Ministero dell’Industria; la tardività dell’atto, perché intervenuto oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 7 del D.M. n. 235/1998, in assenza delle condizioni soggettive necessarie per la sua emanazione oltre tale termine; l’infondatezza del recupero nel merito.
Si costituiva l’Ufficio contestando le ragioni poste a fondamento del ricorso, chiedendone il rigetto.
La C.T.P. di Ferrara accoglieva il ricorso.
Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. della Emilia Romagna, con sentenza del 12.1.2009, confermava la decisione impugnata. Rilevava il giudice di appello – in sintesi – che non era stato emesso dal Ministero dell’Industria il provvedimento di revoca necessario per procedere al recupero del credito d’imposta, che l’atto di recupero era tardivo e che sussistevano le condizioni per la concessione delle agevolazioni.
Contro la suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato falsa applicazione degli artt. 13 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 (convertito con L. n. 140/1997) nonché 4 e 7 del D.M. 27 marzo 1998 n. 235. Violazione dell’art. 1, comma 421, della L. 2004 n. 311, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. – l’Agenzia delle Entrate lamenta che la C.T.R. abbia ritenuto l’illegittimità dell’atto di recupero del credito d’imposta, sull’assunto che il potere di procedere alla revoca delle agevolazioni spettasse in via esclusiva al Ministero dell’Industria sulla base dell’art. 13 L. 140/1997. Sostiene la ricorrente che il potere di revoca delle agevolazioni, oltre ad essere insito nella generale potestà impositiva della stessa Agenzia delle Entrate, riveniva dal disposto dell’art. 1, comma 421, L. 311/2004, norma che, nelle more dell’attuazione dell’art. 19 D.Lgs 112/1998 che aveva trasferito alle Regioni le funzioni relative alle agevolazioni di cui alla L. 140/1997, aveva conferito all’Agenzia delle Entrate il potere di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.
2. Con il secondo motivo – rubricato falsa applicazione degli artt. 13 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 (convertito con L. n. 140/1997) e 7 del D.M. 27 marzo 1998 n. 235. Violazione dell’art. 1, comma 421, della L. 2004 n. 311 e 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. – si censura la sentenza impugnata per avere recepito la statuizione della sentenza di primo grado con la quale era stato ritenuto tardivo l’atto di recupero per decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 7 D.M. 235/1998. Sostiene la ricorrente che, essendo l’atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato equiparabile ad un avviso di accertamento in quanto espressione della potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria, troverebbe nella specie applicazione l’art. 43 D.P.R. n. 600/1973, tenuto altresì conto che il citato art. 7 D.M. 235/1998 disciplina unicamente le attività che il gestore concessionario delle attività istruttorie (e non il Ministero) deve eseguire sulla dichiarazione-domanda presentata dall’impresa beneficiaria.
3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, e cioè se le attività di ricerca e sviluppo per le quali la società aveva usufruito del credito di imposta fossero state commissionate da terzi, atteso che, nell’ipotesi affermativa, tali attività, in forza del disposto dell’art. 2 D.M. 235/1998, sarebbero state escluse dal beneficio. Sostiene la ricorrente che le argomentazioni tautologiche e apodittiche svolte al riguardo dalla C.T.R. erano contraddette, oltre che dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dal legale rappresentante della società, dalle relazioni sulla gestione inerenti i vari esercizi, da cui emergeva che i costi di ricerca si riferivano ad attività di progettazione volte ad adattare macchinari e impianti forniti dalla società alle specifiche esigenze dei singoli clienti, sui quali i costi venivano riversati.
4. Appare opportuno scrutinare, ante omnia, il terzo motivo di ricorso, atteso che, l’eventuale rigetto dello stesso con conseguente irretrattabilità dell’accertamento della infondatezza nel merito della pretesa impositiva, renderebbe superfluo l’esame dei primi due motivi.
5. La C.T.R. ha osservato: “la dedotta insussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, sul presupposto dell’elaborazione da parte della V. H. srl di progetti di ricerca scaturenti da dirette commissioni della clientela era infondata e non provata, non avendo l’agenzia delle entrate offerto in concreto elementi a supporto della propria tesi; al contrario dagli atti risultava la novità degli studi tesi alla realizzazione di impianti di nuova concezione e alla realizzazione di nuove tecnologie; quanto alle dichiarazioni (v. doc. in atti) dell’ing. Merli, si osserva che nulla contribuiva a corroborare a quelle dichiarazioni il significato attribuito dalla P.T. non avendo la G. di F. (v. verbale) contestato che con elementi – ripetesi – concreti la situazione prospettata dalla ditta nella varia documentazione e giudicata idonea – previa disamina da parte dell’organo accertatore – all’accoglimento del beneficio”.
A fronte di tale motivazione – con la quale il giudice di merito, seppur succintamente, sulla base della documentazione richiamata, ha riconosciuto “la novità degli studi tesi alla realizzazione di impianti di nuova concezione e alla realizzazione di nuove tecnologie” e ha negato rilievo decisivo alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società, non avendo nel processo verbale la Guardia di Finanza contestato con concreti elementi quanto documentato dalla società ed asseverato dall’organo accertatore – la ricorrente ha prospettato una diversa lettura delle risultanze istruttorie come accertate e ricostruite dalla commissione tributaria. Tali censure non possono essere accolte, poiché la valutazione delle risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendole, per converso, il solo controllo – sotto il profilo logico/formale e della correttezza giuridica – dell’esame e delle valutazioni compiute dal giudice del merito, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi si prove cd. Legali).
Il motivo in scrutinio va dunque rigettato.
6. Restano così assorbiti il primo e il secondo mezzo di impugnazione.
7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
La natura e peculiarità della controversia inducono a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 40324 depositata il 9 novembre 2021 - Il sindaco di una società il quale esprime parere favorevole all'acquisto di un credito fiscale inesistente, o di un compendio aziendale contenente un credito…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 23 novembre 2020 - Determinazione in merito alla compensazione dei crediti vantati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti delle imprese beneficiarie di agevolazioni, a valere sulla legge…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 maggio 2019, n. 14178 - In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10236 - Onere a carico del datore di lavoro sul diritto agli sgravi di contributi per l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato
- Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza n. 34419 depositata l' 11 dicembre 2023 - In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32617 depositata il 20 novembre 2020 - Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all'art. 10- quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l'art.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…