Svolgimento del processo
Con sentenza n. 151/48/05, depositata il 20/12/2005, la CTR della Campania, confermando la decisione della CTP di Napoli, ha rigettato il ricorso proposto da V.C., avverso la cartella di pagamento relativa ad IRPEF e contributi del SSN per l’anno 1996, affermando che l’atto impositivo, prodromico all’emissione della cartella, era stato regolarmente notificato, ex art. 140 cpc, al contribuente.
Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con un unico, articolato, motivo. L’Agenzia delle Entrate e la Gest Line S.p.A. non hanno depositato controricorso.
Motivi della decisione
Col proposto ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 115 e 116 cpc ed erronea valutazione del materiale probatorio, in riferimento all’art. 360, 1° co., n. 3 e 5, cpc, il ricorrente lamenta che la CTR ha rigettato l’eccezione di nullità della notifica dell’atto impositivo, ed omesso di affermare l’invalidità derivata della cartella, senza considerare che non constava, dalla relata di notifica, la ricerca dei soggetti (nell’ordine, portiere e vicino di casa), ai quali in assenza del destinatario della notificazione e di persone con lui conviventi o addette alla casa, l’atto avrebbe dovuto esser consegnato. In assenza dei presupposti che legittimavano il ricorso al relativo procedimento, e cioè l’impossibilità di procedere ai sensi dell’art. 139, co. 2 e 3, cpc, la notifica ai sensi dell’art. 140 cpc, era, dunque, invalida.
Il motivo è fondato. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14890 del 2000, n. 11461 del 2002; n. 16899 del 2007), anche nel procedimento di accertamento dell’imposta – il dPR n. 600 del 1973 art. 60 richiama, in via generale, le disposizioni di cui agli artt. 137 e seguenti cpc – la speciale forma di notificazione, prevista dall’art. 140 cpc, è consentita, soltanto quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 cpc, e cioè quando: a) sia impossibile eseguire la consegna dell’atto a mani proprie del destinatario nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando nei suddetti luoghi manchino (nel senso che non esistano) o non si rinvengano (nel senso che non siano presenti) le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell’atto, a causa della relazione o del rapporto, di diritto o di fatto, esistente con il destinatario; b) l’impossibilità di eseguire la notificazione nei luoghi e secondo le modalità dei suddetti articoli deve risultare dalla relata dell’organo notificante, non potendo desumersi per implicito dalla forma di notificazione ex art. 140 cpc, concretamente adottata. Nella specie, la Commissione Regionale ha affermato che le formalità di notifica, avvenuta ai sensi dell’art. 140 cpc, sono state rispettate, senza specificare se il ricorso al relativo procedimento notificatorio fosse in concreto giustificato, in riferimento ai relativi presupposti, quali riportati in seno alla relata.
La sentenza va, in conclusione, cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania per l’espletamento dell’indagine omessa che, attenendo al merito, perché relativa alla notifica di un atto extraprocessuale, non può essere effettuata in questa sede, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Campania.
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