Corte di Cassazione sentenza n. 10225 del 10 maggio 2011 n.10225
PREVIDENZA ED ASSISTENZA – ASSICURAZIONI SOCIALI – ASSICURAZIONE PER LA DISOCCUPAZIONE – SUSSIDI ED INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE – LICENZIAMENTO COLLETTIVO ANTERIORE ALLA LEGGE N. 223/1991 – SOSPENSIONE – CONSEGUENZE – DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MOBILITÀ – SUSSISTENZA – FONDAMENTO
massima
__________________
In tema di trattamento di disoccupazione, nell’ipotesi di licenziamento collettivo, intimato prima dell’entrata in vigore della legge n. 223/1991, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma dell’art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, fino a data successiva all’entrata in vigore della citata legge n. 223/1991, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all’indennità di mobilità a norma degli artt. 7 e 16 della legge n. 223/1991, atteso che, comportando la sospensione del licenziamento non l’estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l’entrata in vigore della legge n. 223 del 1991.
___________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 22/2/02, A.A. in nome proprio e per conto del figlio I.B., quale erede di I.M., esponeva che quest’ultimo aveva lavorato alle dipendenze della s.n.c. L.R., dichiarata fallita con sentenza n.717 del 13/9/90; che aveva goduto del trattamento di CIGS ex art. 2 1. 301/79, come modificato dalle leggi n.390/81 e n.63/82, dal 14/9/90 al giorno 11/3/92; che aveva percepito l’indennità di mobilità dal 30/9/92 al 30/9/95 computata sulla base degli importi riconosciuti per l’indennità di disoccupazione speciale ex lege n. 1115/68, ex art. 22 comma 7 legge n.223/91, invece che in virtù dell’art. 7 c. 1 della legge citata – che al comma 14 aveva abrogato la legge 1115/68 ed all’art. 3 comma 5 aveva abrogato la legge 301/79 – alla cui stregua l’indennità spettante sarebbe dovuta essere commisurata al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale per i primi 12 mesi ed all’80% per il periodo successivo.
Ciò premesso, conveniva in giudizio l’INPS chiedendone la condanna al pagamento delle differenze spettanti per il titolo descritto, che quantificava nella misura di euro 3.346,57 oltre accessori di legge.
Costituitosi tardivamente in giudizio, l’Istituto contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con sentenza 2/4/04 il Tribunale accoglieva integralmente la domanda e condannava l’INPS alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Istituto, che ribadiva la tesi relativa alla applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art.22 c.7 legge 223/91, in base al quale i lavoratori, che alla data di entrata in vigore della legge hanno titolo al trattamento di disoccupazione speciale di cui alla legge 1115/68 e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, o che siano stati licenziati da imprese per le quali sia intervenuto l’accertamento della situazione di crisi aziendale, ovvero nelle aree del mezzogiorno di cui al TU. 218/78, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito.
Rilevato che per i dipendenti delle società fallite l’art.2 legge 301/79 aveva previsto la sospensione degli effetti dei licenziamenti ai soli fini dell’intervento della cassa integrazione, l’appellante sosteneva che, una volta cessato tale intervento, i licenziamenti avevano ripreso efficacia, con conseguente applicabilità del richiamato art.22 comma 7 ed inapplicabilità dell’art.7. previsto esclusivamente per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art.4 ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 c.1 (disoccupati a seguito di licenziamento per riduzione di personale), nel cui ambito la posizione della controparte non poteva essere ricondotta. Concludeva per la riforma dell’impugnata sentenza con reiezione delle avverse pretese.
La A. si costituiva, resistendo al gravame con articolate argomentazioni.
Integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del figlio minore B., quale erede di I.M., con sentenza del 4 maggio-16 giugno 2007, l’adita Corte d’appello di Napoli, rigettava l’impugnazione.
A sostegno della decisione osservava che, essendo intervenuta l’estinzione del rapporto nella vigenza della legge n. 223/91 in quanto coincidente con il momento dell’inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità (30.9.92), non era ravvisabile la ricorrenza del presupposto di applicabilità dell’invocato art. 22 l. 223/91.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo.
La A. non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 16, ultimo comma, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (art. 360 n. 3 c.p.c.)., sostiene che erroneamente il Giudice d’appello ha ribadito la spettanza della indennità di mobilità in applicazione dell’art. 7 della legge n. 223/1991, affermando che il licenziamento dello I. non poteva che essere avvenuto dopo l’entrata in vigore della predetta legge (11 agosto 1991), allorché era terminata la sospensione del rapporto di lavoro in virtù del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ex art. 2 della legge.
Più in dettaglio -ad avviso dell’Istituto- il convincimento della Corte d’Appello di Napoli si sarebbe formato su un erroneo presupposto, ossia l’aver ricondotto il momento rilevante per l’individuazione della norma applicabile al caso di specie -e quindi della prestazione economica da riconoscere al lavoratore – alla data in cui si è risolto il rapporto di lavoro già rimasto sospeso per la concessione del beneficio assistenziale anzidetto (11.03.1992), piuttosto che alla data della intimazione del licenziamento da parte del curatore. Infatti, il sig. I. -prosegue l’INPS- per poter beneficiare dell’integrazione salariale straordinaria ex art. 2 L 301/1979 già con decorrenza dal 14.09.1990, quale dipendente di un’impresa industriale fallita, doveva necessariamente essere destinatario di un atto di recesso intimato dal curatore prima dell’ammissione al beneficio in questione comportante appunto la sospensione dell’intimato licenziamento e la prosecuzione del rapporto “ai soli fini dell’intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell’art. 2 della presente legge …” (n. 301/1979). La fattispecie in oggetto, pertanto, non potrebbe ricadere nella previsione dell’art. 7 della legge n. 223/1991, avendo questa riguardo ai soli licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge stessa.
Il ricorso è infondato, alla stregua del principio di diritto elaborato da questa Corte in analoghe occasioni, secondo cui, in tema di trattamento di disoccupazione, nell’ipotesi di licenziamento collettivo, intimato prima dell’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, i cui effetti siano rimasti sospesi a norma della L. 27 luglio 1971, n. 301, art. 2, fino a data successiva all’entrata in vigore della citata L. n. 223 del 1991, i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all’indennità di mobilità a norma L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 16, atteso che, comportando la sospensione del licenziamento non l’estinzione ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci, con la conseguente equiparazione della posizione dei lavoratori interessati a quella dei lavoratori assoggettati a collocamento in mobilità o a licenziamento collettivo dopo l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991 (Cass. n. 7458/2007; Cass. n. 16205/2003).
A tale principio – al quale il Collegio presta adesione, condividendone le argomentazioni che lo sostengono – la Corte territoriale si è attenuta nello svolgimento della motivazione della decisione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, 4 marzo 2011.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11704 - Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento"; l'art. 129, comma 5, prevede che "Cessa il diritto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865 - Il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione…
- INPS - Circolare 10 febbraio 2020, n. 20 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del…
- INPS - Circolare 21 gennaio 2021, n. 7 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154 - In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…