Corte di Cassazione sentenza n. 10398 del 21 giugno 2012  

LAVORO SUBORDINATO – LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) – TFR – TRASPORTO PUBBLICO – ONNICOMPRENSIVITA’ DELLA RETRIBUZIONE – BUONUSCITA

massima

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In tema di trattamento di fine rapporto, gli accordi aziendali possono derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120, comma 2, c.c. (anche nel testo novellato dalla L. 297/1982) solo in modo chiaro ed univoco.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’articolo 380-bis c.p.c.

1. La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, impugnata dalla s.r.l. (OMISSIS), con cui quest’ultima era stata condannata al pagamento della somma specificata in atti a (OMISSIS), già dipendente della (OMISSIS) e cessato dal servizio, a titolo di incidenza sul trattamento di fine rapporto di emolumenti di carattere continuativo corrisposti per lavoro straordinario feriale e notturno, indennità di trasferta e diaria parziale, indennità previste dagli articoli 4 e 5 dell’accordo nazionale 21.5.1981.

La Corte di merito rigettava le doglianze proposte, basate sulla tesi che il Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 1, per la disciplina della retribuzione e dell’indennità di buonuscita per gli autoferrotranvieri rinvia alla contrattazione collettiva e quindi al c.c.n. del 23.7.1976 che escluderebbe la computabilità delle voci in questione, e che comunque le medesime voci non avrebbero natura di retribuzione continuativa. Si richiamava agli orientamenti giurisprudenziali sull’applicabilità agli autoferrotranvieri delle previsioni della Legge n. 297 del 1982 in tema di trattamento di fine rapporto, nonché del principio di omnicomprensività della retribuzione sancito dall’articolo 2121 c.c. (testo originario) ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante fino al 31.5.1982 agli autoferrotranvieri con diritto a pensione. Riguardo alla continuità degli emolumenti in questione, osservava che era comprovata la erogazione continua di un consistente compenso per straordinario feriale, che aveva rappresentato una componente stabile e programmata della retribuzione globale; e che l’indennità di trasferta, la diaria e la diaria parziale erano state corrisposte con continuità e non avevano assolto una funzione di rimborso spese ma la finalità di compensare il disagio derivante dalle modalità di espletamento delle mansioni. Era incontestabile poi la natura retributiva dell’indennità di presenza.

La S.r.l. (OMISSIS) ricorre per cassazione con due motivi. L’intimato resiste con controricorso.

2. I due motivi di ricorso – di cui il primo denuncia violazione dell’articolo 11 preleggi e il secondo violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 148 del 1931, articoli 26 e 27 del c.c.n.l. 23.7.1976 e dell’art 2129 c.c, oltre che motivazione erronea e insufficiente su un punto decisivo – possono essere qualificati come manifestamente infondati alla stregua della costante giurisprudenza in materia della Corte, anche a Sezioni unite.

In sostanza si sostiene che la disciplina legale sul calcolo del t.f.r. non puo’essere applicata con riferimento al periodo anteriore al 30.6.1998, in cui vigeva per il rapporto la disciplina pubblicistica, e che la disciplina dell’indennità di buonuscita è regolata per i ferrotranvieri dal Regio Decreto n. 148 del 1931 che al riguardo rinvia alla contrattazione collettiva del settore, non comportante il computo delle voci in discussione.

3. Al riguardo deve ricordarsi che al rapporto di lavoro dei dipendenti delle (OMISSIS), nonostante il passaggio dal regime della concessione alla gestione commissariale governativa abbia comportato la riconduzione dei rapporti del pubblico impiego – elemento che ha assunto rilievo ai fini della giurisdizione, salva la successiva rilevanza della disciplina della cd. privatizzazione dei rapporti alle dipendenze della pubblica amministrazione, ha continuato pacificamente ad applicarsi la disciplina sostanziale vigente per gli i cd. autoferrotranvieri, o dipendenti di aziende concessionarie di pubblici servizio di trasporti (cfr. Cass. S.U. 26096/2007, 16532/2008; Cass. 8426/2008, 17011/2009), al riguardo essendosi anche precisato che con il Decreto Ministeriale 20 settembre 1985, n. 976, disponente il riscatto della concessione ferroviaria e il passaggio alla gestione commissariale governativa, era stata assicurata la conservazione dei diritti maturati e la continuità normativa del rapporto (Cass. S.U. 26107/2007).

È quindi in particolare applicabile il seguente principio: “Il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’articolo 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla Legge n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità , poi confluita nel trattamento di fine rapporto, trova applicazione anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante agli autoferrotranvieri con diritto a pensione, con conseguente nullità , ai sensi del citato articolo 2121 e dell’articolo 1419 cod. civ., di clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottino una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per lavoro straordinario continuativo, il quale è computabile anche ai fini del t.f.r. per il periodo successivo al 31 maggio 1982, dovendo, per un verso, escludersi che le clausole collettive nulle, per contrarietà al principio di onnicomprensività di cui all’articolo 2121 cod. civ., (vecchio testo) possano rivivere nel contesto normativo introdotto dalla stessa Legge n. 297 del 1982 e, per altro verso, ritenersi che una eventuale deroga al predetto principio di omnicomprensività da parte di contratti o accordi collettivi successivi all’entrata in vigore della Legge n. 297 del 1982, debba essere espressamente prevista” (Cass. S.U. 26096/2007 cit.; Cass. 8426/2008).

Mancano censure specifiche circa gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine alla natura retributiva e alla continuità delle voci in contestazione. 4. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza, (articolo 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro trenta per esborsi ed euro ottocento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.