Corte di Cassazione sentenza n. 10404 del 21 giugno 2012
LAVORO SUBORDINATO – LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) – COMPETENZA: PER TERRITORIO – CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA – INPS – SOGGETTO RESIDENTE ALL’ESTERO
massima
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La domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’obbligo contributivo appartiene, ove il datore di lavoro (in forza di speciale rapporto convenzionale) sia onerato della gestione diretta del rapporto previdenziale per conto dell’Istituto di previdenza, alla competenza del giudice del luogo di residenza dell’attore ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.c., non essendo configurabile una controversia tra il datore di lavoro e l’ente di previdenza, con conseguente inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dall’art. 444, comma 3, c.p.c.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.
1. (OMISSIS), in qualità di erede di (OMISSIS), con tre separati ricorsi adiva il Tribunale di Roma chiedendo la condanna dell’Inps al pagamento di ratei di pensione relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, a seguito di accertamento del diritto alla pensione con sentenza del 16.12.1997. L’Inps, costituendosi in giudizio, tra l’altro eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, indicando come competente il Tribunale di Trieste.
Il Tribunale con ordinanza dichiarava la propria incompetenza, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Trieste. Al riguardo ha rilevato che in base al nuovo testo dell’art. 444 c.p.c., di cui alla Legge n. 69 del 2009, art. 46 per i residenti all’estero sussiste la competenza del tribunale nella cui circoscrizione l’attore, oppure il defunto in caso di azione proposta dagli eredi, avevano l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero. Ha osservato poi che, nella specie, emergeva dagli atti che dalla documentazione prodotta risultava che la de cuius era residente all’estero e che la sua ultima residenza in Italia era in (OMISSIS).
2. La parte ricorrente ha proposto regolamento di competenza, deducendo che arbitrariamente e in contrasto con la realtà il giudice di merito ha ritenuto il de cuius residente nell’ambito della circoscrizione di (OMISSIS), prima del trasferimento all’estero, visto che tale ricostruzione era arbitraria, in quanto basata solo sul fatto che la pensione era stata liquidata dalla sede Inps di tale città, mentre questa circostanza dipendeva solo da disposizioni interne dell’istituto sulla trattazione delle posizioni di rilevanza internazionale.
Chiede quindi che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
3. L’Inps ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
4. Il proposto regolamento risulta fondato in quanto non risulta una residenza della attuale ricorrente nell’attuale territorio italiano prima di un suo trasferimento all’estero. Peraltro l’art. 444 c.p.c., comma 1, seconda parte, nel testo introdotto dalla Legge n. 69 del 2009, art. 46 fa indubbiamente riferimento ad un reale trasferimento all’estero dell’attore e all’identificazione del tribunale competente in relazione al luogo di ultima residenza in Italia, secondo le vigenti tabelle sulle circoscrizioni giudiziarie. L’ipotesi di perdita della sovranità italiana su determinati territori non da luogo ad un fenomeno analogo, ai fini dell’applicazione della disposizione in questione, al materiale trasferimento all’estero di soggetti precedentemente residenti in Italia, come è evidenziato anche dal fatto che in genere a seguito di quest’altro tipo di vicenda non è identificabile quale sia il tribunale competente in relazione al luogo di originaria residenza dell’interessato. Innanzitutto perché non può farsi applicazione di una normativa sulle circoscrizioni giudiziarie non più vigente, proprio a seguito della sottrazione del territorio in questione alla sovranità italiana. In secondo luogo perché, anche facendo riferimento alla disciplina vigente prima della perdita della sovranità italiana, solo in un limitato numero di casi può farsi riferimento ad un tribunale con sede in Italia e operante nell’ambito del relativo ordinamento.
È opportuno anche tenere presenti le disposizioni interne dell’Inps, richiamate nel ricorso, sulla ripartizione tra varie sedi della competenza per le pratiche pensionistiche dei residenti all’estero, che spiegano la trattazione della pratica da parte della sede di Trieste.
5. Deve ritenersi quindi applicabile nella specie la residuale competenza del foro della sede dell’ente previdenziale (nella specie indubbiamente sita in (OMISSIS), come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 3273/1992), in caso di non operatività del criterio della residenza dell’attore, in analogia a quanto previsto per le controversie di lavoro in caso di non operatività dei fori speciali (ex art. 413 c.p.c., penultimo comma, il cui riferimento al foro generale delle persone fisiche non esclude, se del caso, l’applicabilità del foro generale delle persone giuridiche: cfr. Cass. n. 9321/1996, 4707/1998).
6. In conclusione, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.
Le spese sono regolate in applicazione del criterio legale della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma e condanna l’Inps a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro trenta per esborsi ed euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.
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