Corte di Cassazione sentenza n. 10412 del 21 giugno 2012
LAVORO SUBORDINATO – PREVIDENZA ED ASSISTENZA – INDENNITA’ E RENDITA – RETRIBUZIONE – AGRICOLTURA – LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
massima
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Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.146 del 1997, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.
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1. La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 28 marzo 2012 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.
2. “con ricorso al Tribunale di Bari, (OMISSIS), operaia agricola a tempo determinato, conveniva in giudizio l’Inps chiedendo, con separati ricorsi, venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2000 non calcolato, dall’INPS, ai sensi del Decreto Legislativo n. 146 del 1997, articolo 4, tenuto conto dei minimi retribuivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
3. le domande venivano respinte con sentenze riformate dalla Corte d’appello di Bari che, riuniti i giudizi, accoglieva le domande;
4. avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
5. l’intimata non si è costituita;
6. con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli articoli 44, 49 e 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione al Decreto Legislativo n. 314 del 1997, articolo 6, comma 4, lettera a) nonché in relazione agli articoli 1362 e 2120 cod. civ. ed alla Legge n. 297 del 1982, articolo 4, commi 10 e 11 censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata quota di TFR, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
7. il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ex articolo 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, articolo 3 convenite in Legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”;
8. l’interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale, con il Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18 comma 18, convertito in Legge n. 111 del 2011, ha stabilito che: “Il Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, articolo 4 e il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, articolo 1, comma 5 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 marzo 2006, n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda di inclusione del TFR nella base retribuiva.
11. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione del TFR. Spese compensate dell’intero processo.
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