CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 10524 del 28 aprile 2017
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecco – in data 29 novembre 2008, notificava a F. A. due avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2001 e 2003, recuperando a tassazione, quali redditi diversi ex art. 81 D.P.R. 917/86, per l’anno 2001, un maggiore reddito imponibile pari ad euro 317.365,00, con maggiore Irpef accertata pari ad euro 136.703,00, oltre addizionali e sanzioni e, per l’anno 2003, un maggiore reddito imponibile pari ad euro 443.072,00, con maggiore Irpef accertata pari ad euro 194.941,00, oltre addizionali e sanzioni. Tale recupero scaturiva da un’indagine finanziaria effettuata sui rapporti intrattenuti dal contribuente con banche italiane ed, in particolare, su alcune movimentazioni bancarie (accrediti) provenienti da banche estere – che, secondo l’Agenzia delle Entrate, non sarebbero “risultate compatibili con la complessiva capacità contributiva del contribuente”, sicchè i relativi importi erano stati appunto qualificati come “redditi diversi”.
2. Avverso tali avvisi di accertamento il contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, deducendo l’illegittimità di entrambi e di risiedere effettivamente a Montecarlo, nonchè l’infondatezza, sotto il profilo motivazionale e nel merito, delle contestazioni a lui mosse in relazione al fatto che le movimentazioni bancarie in contestazione rappresentavano dei meri girofondi.
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito imponibile, per l’anno di imposta 2001, nel minore importo di euro 294.124,39 e, per l’anno di imposta 2003, nel minore importo di euro 418.678,95.
4. Avverso tale sentenza i contribuente proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale, che dichiarava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, essendo la narrazione lacunosa in fatto e diritto, atteso che dalla lettura del ricorso stesso non si evincevano le ragioni per le quali i comportamenti finanziari, peraltro monchi, del contribuente erano da ritenersi legittimi ed invece illegittima l’attività accertativa, peraltro decontestualizzata, dell’Agenzia delle Entrate.
5. Propone ricorso per cassazione l’ Aldeghi, affidato a quattro motivi di ricorso, con i quali lamenta:
-l’error in procedendo per violazione dell’art. 18, commi 2 lett. e) e 4 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. c.p.c.;
-l’error in procedendo per violazione dell’art. 18, commi 2 lett. e) e 4 e dell’art. 24, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. c.p.c.;
-la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.;
-la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento e tale valutazione assorbe la valutazione dei restanti motivi.
1. Con tale motivo l’Aldeghi lamenta la ricorrenza del vizio di cui all’art. 360/1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 18, commi 2 lett. e) e 4 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha erroneamente dichiarato la nullità del ricorso introduttivo, con conseguente sua inammissibilità, in ragione di un’asserita mancata indicazione nel ricorso medesimo dei motivi di impugnazione avverso gli avvisi di accertamento de quibus, laddove il ricorso è da ritenersi inammissibile, solo se manca ovvero è assolutamente incerta l’indicazione dei motivi di censura dell’atto impositivo impugnato; nel ricorso in esame, invece, risultano chiaramente evincibili le ragioni di fatto e diritto per le quali il contribuente ha chiesto al giudice tributario l’annullamento dei suddetti avvisi di accertamento.
2. La doglianza è fondata. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ritenuto di dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’Ufficio, rilevando la mancanza o l’assoluta incertezza dell’indicazione dei motivi di cui all’art. 18 n. 4 DIgs.546/92, che, invece, sono stati aggiunti od integrati con memoria difensiva del 21.9.2009; in particolare dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si evincerebbero esclusivamente brevi cenni in fatto ad una vicenda finanziaria del contribuente, dipanatasi nel 1992 tra l’Italia ed il principato di Monaco, ma la narrazione, oltre che in fatto, è lacunosa in punto di diritto, proprio perché dalla semplice lettura del ricorso non è dato evincere perché i comportamenti finanziari del contribuente siano legittimi e sia illegittima l’attività accertativa.
3. Tale interpretazione non si presenta corretta. Ed invero premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado (Sez. 5, n. 25756 del 05/12/2014), ai fini della enunciazione dei motivi previsti a pena inammissibilità del ricorso dall’art. 18/2 lett. e) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è sufficiente una enunciazione anche sommaria dei motivi stessi. Invero, la sanzione dell’inammissibilità è connessa alla mancanza assoluta, ovvero all’assoluta incertezza, ricorrendo quest’ultimo caso, allorquando Venunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l’individuazione del nucleo della censura rivolta all’atto impugnato.
4. Nel caso in esame, invece, il contribuente ha evidenziato, sebbene in maniera sintetica, le ragioni del ricorso evincibili, tra l’altro, nel fatto che le operazioni addebitate siano da ritenere, invece, “pienamente giustificate”, come rilevato dallo stesso ufficio nel verbale di contraddittorio del 16.4.2009.
5.La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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