CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 7 MAGGIO 2013, N. 10635

Svolgimento del processo

La controversia promossa da Fallimento X contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Lecce n. 155/8/1999 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento per Iva 1990.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia. Il presidente ha fissato l’udienza del 28/2/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia che non ha partecipato alla fase di merito.
Con unico motivo l’Agenzia assume la violazione dell’art. 55 del dpr 633/72 laddove la CTR ha posto a carico dell’Agenzia la prova del fondamento dell’accertamento induttivo.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 1650 del 27/01/2010) secondo cui in tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l’esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell’apposito registro.
Pertanto, quando il predetto soggetto non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione – presso i fornitori – della copia delle medesime. Va altresì considerato che la mancata esposizione della eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l’eccedenza medesima nell’anno successivo, ai sensi dell’art. 30, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito, entro i termini e alle condizioni di legge (Sez. 5, sentenza n. 268 del 12/01/2012).
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.