CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 maggio 2013, n. 10752
Imposte dirette – Agevolazioni per il Mezzogiorno – Attività commerciali – Attività industriali – Attività di manutenzione aerea – Cessione di pezzi di ricambio – Attività funzionale alla manutenzione – Riconoscimento del beneficio
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, per IRPEG, IVA ed IRAP dell’anno 1998, nei confronti della A. s.p.a., esercente attività di manutenzione e revisione di aeromobili e di parti e componenti aeronautici in virtù di mandato della controllante Alitalia s.p.a.: in particolare, l’Ufficio aveva ritenuto che l’esenzione decennale prevista dagli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, che era stata riconosciuta alla A. per lo svolgimento di detta attività, non spettasse in relazione ai redditi derivanti dalla vendita di parti di ricambio e materiale di consumo, attività commerciale non rientrante in quelle oggetto di agevolazione; aveva poi recuperato a tassazione altri importi a vario titolo.
Il giudice d’appello ha affermato che l’attività di vendita è strumentale e necessaria al fine di operare in tempi brevi la manutenzione degli aeromobili, con conseguente estensione anche ad essa dei benefici anzidetti, e che il recupero delle altre poste è irrilevante, in quanto l’eventuale maggior reddito sarebbe comunque anch’esso attratto nel complessivo reddito d’impresa e quindi esente dall’IRPEG.
2. La contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 (recante il Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), come modificato dall’art. 14 della legge n. 64 del 1986, insiste nella tesi secondo la quale le agevolazioni riconosciute, in tema di ILOR e di IRPEG, dalle norme richiamate sono inscindibilmente connesse alla natura industriale delle attività esercitate, dovendosene pertanto escludere l’applicazione ad attività di diversa natura, come quella di cessione di beni non prodotti dall’impresa, come dimostra il fatto che la normativa prevede l’obbligo di tenere una contabilità separata per le attività non esenti.
Formula, in conclusione, il quesito se sia corretta la sentenza impugnata che non ha considerato che, “nel concetto di reddito industriale per il quale è prevista l’applicazione di agevolazione fiscale, non poteva rientrare l’attività di commercializzazione di beni e di materiali non prodotti nello stabilimento, funzione, peraltro, non ricompresa nell’oggetto sociale dell’azienda, con conseguente assoggettamento a tassazione dei ricavi scaturenti da detta attività”.
Con il secondo motivo, la sentenza è censurata per insufficiente motivazione su un fatto decisivo, là dove il giudice ha ritenuto l’irrilevanza, quanto al recupero a reddito, delle altre poste contestate dall’Ufficio, senza adeguatamente esplicitare il percorso logico che l’ha condotto a tale conclusione, attesi i rilievi formulati dall’Ufficio nell’atto di appello.
2. Va, innanzitutto, dichiarata inammissibile l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla controricorrente (in relazione a sentenza, depositata nel marzo 2003, su controversia asseritamente identica alla presente e relativa ad altra annualità d’imposta), poiché, risultando dalla decisione impugnata che detta eccezione era già stata formulata dinanzi al giudice d’appello, la sentenza andava semmai censurata, mediante ricorso incidentale, sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia.
3.1. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo, il giudice di merito, premesso che, con contratto del 1992, l’Alitalia s.p.a, aveva affidato alla A. le operazioni di manutenzione della propria flotta e che, a partire dal 1995, l’assetto contrattuale aveva previsto anche la fornitura da parte della stessa A. dei materiali di consumo occorrenti per l’esecuzione dei lavori, ha ritenuto “evidente” che la cessione dei materiali anzidetti era necessaria al fine di operare in tempi brevi le manutenzioni, così accertando in concreto, come già aveva fatto il giudice di primo grado, che la vendita (alla stessa Alitalia) dei pezzi di ricambio e del materiale di consumo costituiva un’attività di carattere meramente strumentale ed accessorio rispetto alla prestazione dei servizi indicati.
Si tratta di una valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, come tale insindacabile in questa sede (se non, in ipotesi, sotto il profilo, non oggetto di censura, del vizio di motivazione).
3.2. Il secondo motivo, pur prescindendo dalla dubbia rispondenza, per genericità, della sintesi conclusiva ai requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., è in ogni caso inammissibile: l’avere il giudice a quo ritenuto irrilevante l’esame delle altre riprese a tassazione “in quanto anche l’eventuale maggior reddito sarebbe attratto nel complessivo reddito dell’impresa e quindi non soggetto alI’lRPEG” integra, infatti, una statuizione in diritto – e non un accertamento di fatto -, da censurare quindi, eventualmente, come violazione di legge, con il relativo prescritto quesito di diritto.
4. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in €. 18000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi ed oltre agli accessori di legge.
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