CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 maggio 2013, n. 10773
Tributi – Agevolazioni tributarie – Agevolazioni di carattere territoriale – Investimenti in agricoltura nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta ex art. 8, Legge n. 388/2000 – Art. 60, Legge n. 448/2001 – Condizioni – Periodo dal 1° gennaio al 7 luglio 2002 – Compimento effettivo degli investimenti – Sufficienza – Regime del D.L. n. 138/2002 vigente dall’8 luglio 2002 – Passaggio al principio della domanda – Fondamento
Il processo
La società Fratelli C. di V. e M.C. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, 22.1.2007 che, in riforma della sentenza C.T.P. di Salerno n. 296/10/2004, ebbe ad accogliere l’appello dell’Ufficio, dichiarando la legittimità del recupero del credito d’imposta, previsto dalla legge n.388 del 2000 per le aree svantaggiate ed indebitamente fruito dall’imprenditore agricolo contribuente per l’anno 2003, avendo egli omesso di presentare la relativa domanda alla Regione Campania, nell’ambito dei POR regionali, e così non ottemperando alla condizione essenziale di cui al disposto dell’art. 11 co.3, d.l. 8 luglio 2002, n.138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n.178. Riconobbe la C.T.R. che, sebbene l’impresa del C. avesse effettuato gli investimenti e presentato la richiesta di accedere al credito d’imposta prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 138/2002, che introdusse dal 8 luglio 2002 l’obbligo di presentazione di apposita istanza, da approvarsi dagli enti preposti e con giudizio di ammissibilità all’agevolazione, da far valere sui bandi regionali, già da epoca anteriore, allargata la fruibilità della misura anche alle imprese agricole con l’art.60 della legge 28.12.2001, n. 448, occorreva pur sempre che le stesse effettuassero investimenti nell’ambito dei Piani di sviluppo rurale (PSR) o dei Programmi operativi regionali (POR) previsti sin dal 1999 dai Regolamenti CE n.1257 e 1260.
Concluse pertanto la C.T.R. che tali requisiti procedimentali e sostanziali, riassunti a regime, per la modifica all’art.8 della legge n.388 del 2000 disposta dall’art. 10 del d.l. 8.7.2002, n.138, dovevano essere rispettati per ottenere l’agevolazione anche dai soggetti che effettuassero investimenti dal 1 gennaio al 7 luglio 2002: superando il tramontato regime del conseguimento in via automatica del contributo, sotto forma di credito d’imposta e prima del 8.7.2002, doveva invero applicarsi una disciplina imperniata sulla verifica delle condizioni concessive dell’aiuto di Stato, perciò essendo indispensabile – secondo la pronuncia qui avversata – che le spese rientrassero tra quelle agevolabili e di cui alle Tabelle A e B allegate al D.M. Ministero politiche agricole e forestali 2.8.2002, n.262, in coerenza con il parere favorevole dell’ente regionale.
Il ricorso è affidato a due motivi.
I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, con riguardo agli artt. 8 L. n.388 del 2000,10-11 DL 8.7.2002, n. 138 (conv. nella L. 8.8.2002, n.178), 60 L. 23.12.2001, n.448, 51 Regolamento CE n. 1257/1999 e Regolamento CE n. 1260/1999 (art.62 d.lgs. 31.12.1992, n.546), in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo la corte erroneamente applicato il regime della domanda, in realtà introdotto in via generale solo a seguito del d.l. n.138 del 2002, altresì ad investimenti allargati al settore agricolo, e su tutto il territorio nazionale, già dall’art.60 della L. n.448 del 2001 ma senza la previsione — per il periodo fino al 7 luglio 2002 – di adempimenti diversi da quelli individuati dall’originario art.8 L. 388/2000, dunque bastando la mera realizzazione dell’investimento in sé.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art.3 della legge 27.7.2000, n.212, nonché degli artt. 23 e 25 Cost. e 10-11 preleggi, in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., risolvendosi la pretesa ottemperanza ad un procedimento amministrativo ammissivo, al fine di conseguire il contributo, in un requisito che suppone la retroattività della nuova disciplina di cui all’art. 11 d.l. 138/2002, in contraddizione con la necessità che tale portata sia espressa e comunque con le guarentigie del contribuente, quali principi generali ad efficacia rafforzata.
1. Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo. Invero la disciplina delle agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate, posta con l’art.8 della legge n.388 del 2000, fu allargata alle imprese agricole ed estesa, per esse, all’intero territorio nazionale, con l’art.60 della legge n.448 del 2001.
Secondo il testo originario della prima legislazione, il beneficio – sotto forma di credito d’imposta – era connesso alla realizzazione dell’investimento, così legittimando il contribuente all’utilizzo diretto dell’agevolazione sotto forma di credito opponibile in compensazione. Il passaggio ad un regime concessivo, imperniato su un controllo preliminare dei requisiti chiesti dalla legge in ordine ai beni acquistati o trasformati, maturò con l’art. 10 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, che ebbe a regolare un apposito sistema di domanda, fissando la scadenza semestrale dell’investimento e l’interlocuzione con l’ente amministrativo preposto alla verifica di coerenza con la programmazione regionale. Nel settore agricolo, il corrispondente art. 11 d.l. 138 cit. previde che la domanda di accesso all’agevolazione sull’investimento fosse istruita con esito positivo rispetto al PSR (piano di sviluppo rurale) o al POR (piano operativo regionale). Per il periodo che va dal 1 gennaio al 7 luglio 2002, la disciplina applicabile in agricoltura procedeva pertanto da una ricognizione della ristrutturazione subita dall’agevolazione con il citato art.60 L. 448/2001, innestato sull’area operativa, originariamente non collegata ad una domanda, dell’art.8 L. 388/2000 II richiamo esterno è stato inteso dalla C.T.R. ad una nozione di investimenti contemplati dal Regolamento CE n. 1257/1999 e per tale ragione idonei ad assumere anche le modalità di concessione, implicanti un procedimento amministrativo in realtà, si osserva, da un lato non previsto dalla fonte comunitaria e, dall’altro, dettagliatamente conformato solo con l’art. 11 d.l. n.138 del 2002, oltre che ulteriormente articolato per scansioni organizzative sulla base di D.M. Ministro politiche agricole e forestali ancora successivo (del 2.8.2002, n.262).
2. Se dunque la disciplina ratione temporis applicabile rinviene nell’art.60 L. n.448/2001 la propria fonte, il richiamo ad adempimenti, quali previsti nel d.l. n. 138/2002, pretesamente specificativi di oneri già descritti nel Regolamento CE n. 1257/1999 quale unico mezzo per evitare la censura di non consentita irretroattività della norma nazionale del 2002, non è condivisibile, poiché in tale fonte comunitaria non appare descritto alcun procedimento concessivo. Né le discipline, anche secondarie, che seguirono il d.l. n. 138/2002 possono dirsi meramente esplicative di oneri amministrativi posti direttamente dal predetto Regolamento e a carico dell’interessato, così potendosi convenire, secondo la tesi del ricorrente, sul mantenimento, anche dopo il citato art.60 L. n.448/2001 e fino al d.l. n. 138/2002, di un regime che, tanto per le imprese industriali, che agricole, si fondava sul principio della insorgenza di un credito d’imposta a fronte della effettiva realizzazione dell’investimento ai sensi della legge n.388/2000 ovvero, nel settore cui ha riguardo la presente controversia, della L. n.448/2001.
3. Il ricorso va pertanto accolto, quanto al primo motivo ed assorbito il secondo, ai sensi di cui in motivazione e con accoglimento nel merito del ricorso del contribuente, oltre che dichiarazione di compensazione per intero delle spese, quanto ai gradi di merito ed altresì per il procedimento di legittimità, stante l’obiettivo susseguirsi di regimi organizzativi diversi per la fruizione dell’agevolazione in esame e la non chiarezza dei relativi presupposti, specie riguardo al regime intermedio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso del contribuente; dichiara la compensazione integrale delle spese, quanto ai gradi di merito ed altresì per il procedimento di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Per i beni, compresi nelle rimanenze, valutati a costo specifico, il valore ai fini fiscali è rappresentato dal costo stesso, essendo irrilevanti le svalutazioni, che, invece, sono obbligatorie in bilancio - Cassazione sentenza n. 10773 del 2023
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 agosto 2019, n. 670294 - Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24…
- Agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e portata applicativa del richiamo a tali agevolazioni operato dall'articolo 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Risposta 23 dicembre 2020, n. 614…
- Corte di Cassazione sentenza n. 17497 depositata il 31 maggio 2022 - Si considerano connotate da carattere abusivo e possono essere disconosciute dall'Amministrazione finanziaria quelle operazioni che, pur formalmente rispettose del diritto interno o…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…