Corte di Cassazione sentenza n. 10862 del 20 marzo 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – MACCHINA ED ATTREZZATURA DA LAVORO – APPARECCHIATURA NON APPROPRIATA – INCOMPLETA FORMAZIONE E INFORMAZIONE
massima della sentenza
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Vi è la responsabilità di un datore di lavoro per aver messo a disposizione di un dipendente una apparecchiatura non del tutto appropriata tanto che un pesante pezzo sul quale quest’ultimo stava operando scivolava dalla sede della lavorazione cagionandogli lesioni personali al polso.
Il datore di lavoro è costituito garante della incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro ed è tenuto, in quanto tale, a pretendere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza usando i mezzi di protezione messi a loro disposizione (Cass. pen., Sez. IV, 20/01/2011, n. 13749). In quanto tale egli risponde, pertanto, del delitto di lesioni colpose per i danni derivati ai prestatori di lavoro qualora (come nella specie) riconducibili all’omessa informazione in merito al rischio connesso all’attività lavorativa, ovvero alla mancata adozione degli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività medesima.
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FattoDiritto
1. Il Tribunale di Ivrea ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni personali commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Torino che ha ridotto la pena.
All’imputato, nella qualità di datore di lavoro, è stato mosso l’addebito di aver messo a disposizione del dipendente R. P. una apparecchiatura non del tutto appropriata tanto che un pesante pezzo sul quale stava operando scivolava dalla sede della lavorazione cagionandogli lesioni personali al polso.
2. Ricorre per cassazione l’imputato. Si espone che il primo giudice ha affermato la responsabilità avendo ritenuto che solo dopo il fatto avesse avuto luogo adeguata attività di formazione; sebbene la questione della formazione non fosse stata dedotta in imputazione.
D’altra parte, la Corte d’appello, travisando la prova, ha affermato che solo dopo l’incidente l’azienda ha apportato al macchinario in questione le modifiche idonee a garantire la sicurezza dell’operatore. Tale affermazione è contrastata dal contenuto del verbale redatto dallo SPRESAL, di cui vengono anche citati alcuni brani.
3. Il ricorso è infondato.
La prima sentenza, richiamata e confermata dal giudice d’appello, reca una approfondita disamina della vicenda. Si espone che la ricostruzione dei fatti emerge dalla deposizione testimoniale dell’ispettrice del lavoro intervenuta subito dopo il fatto. Costei ha riferito che il lavoratore stava operando su una macchina che faceva fotografie e misurazioni tridimensionali dei pezzi. Per compiere tale operazione il lavoratore aveva agganciato un pesante pezzo di circa 90 kg ad una gru denominata “capretta”, dalla quale però lo aveva sganciato per posizionarlo correttamente. Nel corso dell’operazione il pezzo era caduto sul braccio del lavoratore colpendolo al polso e cagionandogli una lesione tendinea. Fu quindi contestata la non completa idoneità delle attrezzature e fu demandato all’azienda di adottare le modifiche appropriate al fine di assicurare un aggancio permanente dei pezzi. La teste ha soggiunto che in occasione di un secondo sopralluogo fu constatato che l’azienda aveva creato una corretta procedura di esecuzione delle operazioni ed aveva appositamente informato i lavoratori. Costei ha infine spiegato che il dipendente non aveva subito una completa formazione ed informazione, che ebbe luogo in modo appropriato solo dopo il sinistro. Tale ricostruzione degli accadimenti è stata confermata dal lavoratore infortunato. Da tali acquisizioni si è tratta la dimostrazione della responsabilità colposa dell’imputato.
La sentenza d’appello, contrariamente a quanto dedotto, ribadisce la valutazione compiuta dal primo giudice evidenziando che solo dopo il fatto furono apportate modifiche idonee a garantire la sicurezza dell’operatore. Ciò dimostra che l’apparato era nel suo complesso potenzialmente idoneo a provocare infortuni del tipo di quello subito dal lavoratore.
Tale complessivo apprezzamento è basato su deposizioni testimoniali complete, qualificate e significative. Il dato di decisivo rilievo è che l’apparato di cui si discute era gestito in modo non appropriato a causa del precoce distacco del pezzo dall’apparato che lo agganciava e lo tratteneva. Fu quindi necessaria una revisione delle procedure che implicò anche una più puntuale ed adeguata informazione nei confronti dei lavoratori che quelle procedure dovevano porre in essere. Si tratta del punto che inquadra e risolve il caso; e rispetto al quale non può ipotizzarsi travisamento della prova alla luce di un non meglio precisato verbale di cui vengono vagamente evocati alcuni isolati frammenti.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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