Corte di Cassazione sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013
RISCOSSIONE – CARTELLA ESATTORIALE – NOTIFICA DIRETTA – AMMISSIBILITA’ – AVVISO DI RICEVIMENTO CON FIRMA ILLEGGIBILE – VALIDITA’
massima
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La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. L’Ufficiale postale deve curare che la persona individuata dal concessionario come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell’avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’Ufficio postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.P. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, chiedendo dichiararsi la nullità di cartella emessa nei suoi confronti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per complessivi Euro 89.359,33 per mancato versamento IRAP ed IVA e relative sanzioni con riferimento all’anno di imposta 1993. In subordine, chiedeva la riduzione delle sanzioni applicate.
Nel giudizio si costituivano, contestando la fondatezza del ricorso l’Agenzia delle Entrate e l’E. s.p.a.
La contribuente, con memoria integrativa, affermava di avere presentato, per l’anno in osarne, istanza di condono rombale ai sensi della L. n. 289 del 2002, e, chiedeva, consequenzialmente, di dichiarare l’estinzione della sanzioni amministrative ex art. 9 della legge citata.
La C.T.P. rigettava il ricorso.
Con sentenza n. 19/40/06, depositata il 17.3.2006, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettati tutti gli ulteriori motivi di appello proposti dalla contribuente, accoglieva il motivo relativo agli effetti della presentazione dell’istanza di condono e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava dovute le imposte iscritte a ruolo con esclusione delle sole sanzioni mandando all’Ufficio per la liquidazione.
In particolare, per quello che qui interessa i Giudici di appello ritenevano:
– validamente effettuata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, la notificazione della cartella;
– che il ruolo oggetto ai causa, reso esecutivo il 28.12.2001, non rientrava tra quelli contemplati dal D.L. n. 472 del 1997, art. 25, comma 3 quater, che riguardava i ruoli resi esecutivi entro il 31.12.2000;
– che l’eventuale “mancata richiesta di chiarimenti”, dedotta come effettuata dall’Ufficio, era stata, comunque, colmata dall’indicazione riportata nella cartella impugnata la quale aveva messo in condizione la contribuente di potere eventualmente fruire dello riduzioni di un terzo;
– applicabile alla fattispecie, in ordine all’eccepita decadenza dall’attività di notificazione, la legge n. 156/05 ai sensi della cui disciplina transitoria la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (e ciò per le dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001), onde nella specie la notificazione (avvenuta il 18.4.2003; della cartella (riferentesi alla dichiarazione del 1999) era tempestiva;
– la legittimità delle sanzioni irrogate nella misura del 301;
– l’atto impugnato adeguatamente motivato ed infondati tutti gli altri vizi eccepiti dalla contribuente;
– l’estinzione delle sanzioni quale effetto premiale della semplice presentazione del condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 7.5.2007, proponeva ricorso, affidato ad unico motivo, l’Agenzia dello Entrate cui resisteva con controricorso B.P.
Quest’ultima, con autonomo atto notificato il 30.4.2007, proponeva ricorso per la cassazione della stessa sentenza, affidato a tre motivi.
Resisteva Equitalia s.p.a. con controricorso o successiva memoria depositata ex art. 373 c.p.c.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi, vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
1.1 Il ricorso della B., previamente notificalo è da considerarsi ricorso principale, mentre quello dell’Agenzia delle Entrate assume la veste di ricorso incidentale, seppur depositato per primo (22.6.07), dovendosi ribadire il principio che l’impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d’impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti d’impugnazione incidentale, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia stato già notificato ad iniziativa della controparte si converte, riunito in questo, in ricorso incidentale sempre che siano stati rispettati i termini.
3. Procedendo, quindi, all’esame del ricorso principale proposto da B.P., con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura il capo della sentenza impugnata con cui era stata ritenuta valida la notificazione della cartella esattoriale in quanto realizzata nel pieno rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, costituente disciplina speciale e derogatoria della L. n. 990 del 1992. In particolare, secondo la prospettazione difensiva la notificazione della cartella, mancando la relata di notificazione, sarebbe inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria anche a seguito della costituzione in giudizio del contribuente.
2.1. Il motivo è infondato.
La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, anche direttamente da parte del Concessionarie; mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nel:’avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esso e destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’Ufficio postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento cella raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).
3. Con il secondo motivo, proposto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5, e 6, e L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 17, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in punto di carenza di adeguata motivazione, omessa indicazione del funzionario responsabile, mancata allegazione degli atti citati, omessa indicazione dell’autorità cui presentare il ricorso, violazione degli artt. 125 e 480 c.p.c., in punto di omessa sottoscrizione della cartella di pagamento.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Il quesito di diritto che segue, ex art. 366 bis c.p.c., l’illustrazione del mezzo non è, infatti, conforme alle prescrizioni di leggo, dovendo essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile ai ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo, sia perché risolventesi in una tautologia o in un interrogativo circolare, sia perché insufficiente a chiarire l’orrore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (cfr. Corte Cass. S.U. 30.10.2008 n. 26020; id. SU 2.12.2008 n. 28536; id. sez. lav. 25.3.2009 n. 7197 id. 3ª sez. 25.5.2010 n. 12712).
3.2 Nella specie, il quesito, nella sua formulazione generica e limitata a”la riproduzione del contenuto de precetto di legge, è inidoneo ad assumere rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo mentre la norma impone al ricorrente di indicare l’errore di diritto della sentenza impugnata in relaziono alla concreta fattispecie (cfr. S.U. 9.7.2008 n. 18759 cit.).
4. infine, con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ed D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.
4.1 Il motivo è infondato dovendosi dare continuità al principio reiteratamente statuito da questa Corte secondo cui in tema di imposte sui redditi è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori o di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambite del l’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (Cass. n. 26361/2010; Cass. n. 8342/2011; Cass. n. 8342/2012).
4.2. Per altro verso, il motivo è, comunque, inconducente laddove nessuna censura viene sollevata avverso l’accertamento in fatto compiuto dai Giudici di appello secondo cui la denunciata mancanza di comunicazione sarebbe, comunque, stata sanata dal contenuto della cartella impugnata ed, in particolare, dall’avvertimento, in essa contenuto, della possibilità di avvalersi della riduzione di un terzo delle sanzioni.
5.Con l’unico motivo di ricorso “incidentale”, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 9 bis.
Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che il perfezionamento del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, da parte della contribuente avesse comportato l’estinzione delle sanzioni irrogate e ciò in quanto, secondo detta norma, la procedura di condono non era ammessa per i debiti fiscali che sorgono a seguito dei controlli automatici, quali quelli effettuati nella specie, ai sensi dell’art. 36 bis e 54 bis.
Il motivo è inammissibile siccome incori ferente con il decisum. Ed invero, con tale mezzo la ricorrente si limita ad eccepire la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 9 bis, senza, però, nulla dedurre in ordine all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di avvenuto perfezionamento, nella specie, della procedura di condono. A fronte di tale accertamento compiuto dal Giudice dei merito, non colpito da specifico mezzo di impugnazione, consegue l’irrilevanza delle questioni sollevate nel motivo, in quanto superate dagli acclarati regolarità e perfezionamento della procedura di condono.
In conclusione, i ricorsi, proposti dalla contribuente e dall’Agenzia delle Entrate vanno rigettati.
La reciproca soccombenza induce a compensare integralmente tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi r.g. n. 13229/07 e r.g. n. 12862/07, li rigetta entrambi.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
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