CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2013, n. 11158

Tributi – Imposte sui redditi – Canone di locazione – Imponibilità dei canoni non ancora percepiti – Sussiste

Svolgimento del processo

I contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno 1996.

La rettifica aveva determinato un maggior reddito da fabbricati in relazione all’omessa denuncia dell’importo commisurato ai canoni di due contratti di locazione commerciale.

La commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 18.4.2007, ha accolto la tesi dei contribuenti, secondo la quale l’importo corrispondente all’ammontare dei canoni doveva essere escluso dal reddito in quanto i canoni non erano stati percepiti stante l’inadempimento del conduttore.

L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

I. – L’amministrazione deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 23 del Tuir (versione dell’epoca), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e vizio di motivazione.

Sotto il primo profilo chiede di dire se sia legittimo l’avviso di accertamento col quale venga recuperata la maggiore Irpef considerando quale base imponibile i canoni di locazione nella vigenza del relativo contratto, ancorché detti canoni non siano stati percepiti.

Il motivo – che può essere utilmente esaminato in connessione col denunciato vizio motivazionale – è fondato.

II. – La sentenza ha accertato che, durante il periodo di vigenza dei contratti, i canoni di locazione non erano stati corrisposti, tanto da dar luogo a provvedimenti ingiunzionali.

Da tanto ha desunto che, per il periodo in questione (vale a dire prima della risoluzione dei rapporti), doveva rimanere applicabile la regola generale della rendita catastale.

Codesta conclusione è giuridicamente errata. Questa corte ha di recente affermato, superando il contrario precedente rappresentato da Cass. n. 6911/03, che la mancata percezione del canone locativo, per morosità del conduttore, non ne impedisce l’assoggettamento a imposta sui redditi fintantoché non sia intervenuta la risoluzione del contratto di locazione (v. Cass. n. 651/12). All’orientamento devesi dare continuità, dovendo desumersi (v. invero C. cost. n. 362/00) che i canoni non corrisposti, finché il contratto è in essere, sono comunque rilevanti ai fini del computo della base imponibile laddove si discuta, come nella specie, del reddito fondiario, il quale concorre alla formazione del reddito globale in correlazione con la mera titolarità del diritto reale sul bene immobile locato (v. difatti Cass. n. 19166/03; n. 20764/06). In ciò la fattispecie differisce da quella nella quale, invece, di discuta di redditi diversi, semplicemente derivanti da contratti di locazione stipulati da persona non proprietaria, né titolare di diritti reali.

III. – L’impugnata sentenza si è discostata dall’insegnamento che rileva, talché va cassata in applicazione del citato principio di diritto.

E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la corte decidere la causa anche nel merito, rigettando il ricorso introduttivo avverso l’avviso di accertamento.

IV. – Atteso il contrasto giurisprudenziale sul tema, con specifico riferimento all’epoca della decisione impugnata, sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione contro l’avviso di accertamento; compensa le spese processuali.

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