Corte di Cassazione sentenza n. 11256 del 05 luglio 2012
LAVORO (RAPPORTO DI) – PREVIDENZA ED ASSISTENZA – CONTRIBUTI E PRESTAZIONI – RICONGIUNZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE
massima
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Non è possibile la ricongiunzione presso la gestione speciale per i lavoratori autonomi dei contributi versati presso l’a.g.o., quando non si possiedono i requisiti di cui all’art. 1 della Legge n. 29 del 1979.
In tema di ricongiunzione delle posizioni assicurative, dalla disciplina relativa al cumulo di contributi accreditati nelle gestioni autonome e dell’A.G.O. ai fini della liquidazione della pensione in una gestione dei lavoratori autonomi e anche ai fini della misura della pensione si evince che il legislatore, nel delineare la disciplina della ricongiunzione (artt. 1 e 2 della L. 20/1979; L. 233/1990) abbia preso in considerazione solo l’ipotesi della ricongiunzione presso l’assicurazione generale di contributi originariamente accreditati presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e non l’operazione inversa. In effetti, mentre l’art. 1 della citata L. 29/1979 ha per finalità il trasferimento presso l’A.G.O., a titolo gratuito, delle coperture assicurative esistenti presso assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti sostitutive, esclusive o esonerative, nonché, sulla base di presupposti restrittivi e a pagamento, di coperture assicurative presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall’I.N.P.S., l’art. 2 della menzionata L. 29/1979 ha la finalità – Cass. civ., Sez. lavoro, 21/01/2005, n. 1246 – di assicurare, a pagamento e sulla base di concorrenti presupposti più o meno restrittivi, il trasferimento delle coperture assicurative esistenti presso l’A.G.O., o presso altre assicurazioni obbligatorie per lavoratori dipendenti, o presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ad una di dette gestioni obbligatorie per lavoratori dipendenti diverse dall’A.G.O. Né tali conclusioni interpretative sono contraddette dall’art. 16 della L. 233/1990, intervenuto sul solo aspetto della misura della pensione liquidata in una delle gestioni dei lavoratori autonomi in base a contributi accreditati presso una pluralità di gestioni, dei lavoratori autonomi o dell’A.G.O., né alla previsione recata dal terzo comma del citato art. 16 L. 233/1990 – secondo cui resta ferma per l’assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 29/1979 – può annettersi alcun valore innovativo della disciplina delle ricongiunzioni contributive.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 20 settembre 2007, la Corte d’appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale della medesima città, rigettava le domande proposte da (OMISSIS), il quale aveva chiesto: a) la ricongiunzione della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (d’ora innanzi, a.g.o.) nella gestione artigiani; b) l’aggiornamento della posizione contributiva previdenziale.
La Corte d’appello, con riferimento alla prima domanda, aderiva alla ricostruzione interpretativa accolta da Cass. n. 1246 del 2005, escludendo la possibilità di ricongiunzione presso la gestione speciale per i lavoratori autonomi dei contributi versati presso l’a.g.o. e aggiungeva che, nel caso di specie, era pacifico che l’appellante non possedesse i requisiti di cui alla Legge n. 29 del 1979, art. 1, u.c., richiamati dall’art. 2 della medesima legge, concludendo nei seguenti termini: “Conseguentemente anche questo ulteriore dato formale, unitamente alla questione interpretativa prospettata, rende l’appello non accoglibile”.
Con riferimento alla seconda domanda, la Corte territoriale giustificava la decisione di rigetto, rilevando che il chiesto aggiornamento della posizione contributiva previdenziale era stato “realizzato, come provato documentalmente dall’istituto che, per altro, ha ben evidenziato che la domanda relativa a tale riliquidazione in primo grado poteva, a stretto rigore interpretativo, considerarsi comunque inammissibile perché meramente esplorativa”.
Avverso tale sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, il (OMISSIS) lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 29 del 1979, art. 1, comma 4 e art. 2 e della Legge n. 233 del 1990, art. 16, comma 3, invocando il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 5627 del 1997 di questa Corte.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il (OMISSIS) lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., richiedendo l’affermazione del seguente principio di diritto che letteralmente si trascrive: “Il giudice secondo grado non può sollevare un problema di ammissibilità della domanda amministrativa relativa alla vantazione dei periodi contributivi non presi in considerazione dall’ente previdenziale e la questione non è stata posta in termini di impugnazione incidentale subordinata da parte dell’ente resistente, che nella specie, negli atti di causa, ha riconosciuto la correttezza della contribuzione versata”.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La sentenza della Corte d’appello pone a fondamento della decisione di rigetto, non solo la affermata impossibilità di ricongiunzione presso la gestione speciale per i lavoratori autonomi dei contributi versati presso l’a.g.o., ma anche un’ulteriore ratio decidendi, rappresentata dall’insussistenza, nel caso di specie, delle condizioni richieste dalla Legge n. 29 del 1979, art. 1, u.c., richiamate dall’art. 2 della medesima legge.
Tale profilo, logicamente autonomo, non è investito da alcuna censura.
Ciò posto, va ricordato i consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., ad es., l’ordinanza n. 22753 del 2011 della S.C.), secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Al di là della non agevole comprensione del principio di diritto del quale si chiede l’affermazione, resta il dato che esso non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, e soprattutto non affronta la reale motivazione che ha condotto la Corte territoriale a rigettare la domanda di aggiornamento della posizione contributiva. Come s’è visto, secondo la sentenza impugnata v’è in atti prova documentale dell’aggiornamento operato dall’INPS.
Nelle conclusioni del ricorrente non si registra alcuna censura sul punto.
5. In relazione alla natura della controversia e alla data di instaurazione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.