CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 maggio 2013, n. 11342
Avvocato e procuratore – Giudizi disciplinari – Impugnazioni – Decisione del Consiglio dell’ordine locale – Notificazione all’incolpato – Rilevanza esclusiva ai fini della decorrenza del termine di venti giorni per il ricorso al Consiglio nazionale forense – Fondamento
Svolgimento del processo
1 – Con decisione adottata il 14 maggio 2009 e depositata il 1° marzo 2010 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino inflisse all’iscritto N.G.C. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due per avere assunto un incarico in forza di delega raccolta da un carrozziere su foglio firmato in bianco.
2 – L’impugnazione del C. fu dichiarata inammissibile con sentenza 24 novembre 2011 – 20 luglio 2012 dal Consiglio Nazionale Forense, sul rilievo che il ricorso era stato proposto dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto dall’art. 50, comma 2 R.D.I. n. 1578/33
3 – Il C. ha proposto ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.
Motivi della decisione
1 – Il CNF ha spiegato che la decisione del COA venne notificata a mani proprie del Campagna in data 4 marzo 2010, mentre il ricorso di costui venne depositato presso il COA di Torino in data 25 marzo del 2012, quindi un giorno dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto dall’art. 50, comma 2 R.D.L n. 1578/33.
2- Il ricorrente, senza indicare quale tra i possibili vizi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. intenda denunciare, in tal modo violando palesemente il successivo art. 366, comma 1, n. 4, adduce che occorre avere riguardo alla intervenuta notifica anche al legale che aveva assunto la sua difesa, stabilendo il dies a quo per la decorrenza del termine utile proprio dalla data della formale comunicazione (nella specie 8 marzo 2010) al predetto.
3 – Come in definitiva ammesso dallo stesso ricorrente, il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite è nel senso di ritenere (Cass. Sez. Un. 24 giugno 2001, n. 13558; confronta anche la recente Cass. Sez. Un. 5 ottobre 2010, n. 21272) che, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all’incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine dì trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della S.C.; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorché non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del citato r.d.l. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 cit., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., non derivando, dalla mancata previsione della notifica anche al difensore, alcun pregiudizio all’incolpato. Le medesime considerazioni inducono a ritenere che anche il termine di venti giorni previsto dalla normativa indicata per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni del COA decorra dalla notificazione all’avvocato incolpato della decisione suddetta.
4 – Le argomentazioni addotte (possibile non conoscenza da parte dell’incolpato delle necessarie conoscenze tecnico – giuridiche, circostanza che la sentenza è stata effettivamente notificata al difensore) non sono idonee a modificare un orientamento ormai consolidato, perché non inficiano le argomentazioni sulla competenza del professionista idonea almeno a valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione.
5- Pertanto il ricorso è rigettato.
Non luogo a provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
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