Corte di Cassazione sentenza n. 11397 del 06 luglio 2012

LAVORO (RAPPORTO DI) – LICENZIAMENTO – LAVORO SUBORDINATO – INDENNITA’ DI MANCATO PREAVVISO – DATORE DI LAVORO ED INDENNITA’ SOSTITUTIVA

massima

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Il preavviso di licenziamento ha efficacia meramente obbligatoria, determinando, pertanto, l’estinzione del rapporto, fatto unicamente salvo l’obbligo per il recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva. L’eventuale successivo nuovo licenziamento, in quanto inidoneo ad incidere su un rapporto già esaurito, deve conseguentemente ritenersi inefficace.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 maggio 2005 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di (omissis) volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli dall’Ente Autonomo Parco Nazionale (omissis) in data 6 settembre 2002. Con sentenza del 29 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal (omissis) avverso detta sentenza, ha condannato l’Ente Autonomo Parco Nazionale (omissis) al pagamento in favore dell’appellante dell’indennità del preavviso. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia, per quanto rileva in questa sede, considerando che la sanzione espulsiva, pur non apparendo sproporzionata e legittimando, quindi, il licenziamento, rientra nella previsione pattizia di cui all’art. 27, comma 5 CCNL che espressamente esclude per il dirigente l’assoggettamento alle comuni sanzioni disciplinari conservative.

L’Ente Autonomo Parco Nazionale (omissis) propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il (omissis).

Le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’accoglimento parziale dell’appello, avendo la Corte territoriale ritenuto legittimo il licenziamento e dovendo conseguentemente rigettare in toto appello proposto dal (omissis).

Il ricorso è fondato. La condanna dell’attuale ricorrente al pagamento dell’indennità di preavviso è priva di motivazione. L’espressione adottata dalla Corte territoriale (“il licenziamento rientra nella previsione pattizia di cui all’art. 27, comma 5 CCNL che espressamente esclude per il dirigente l’assoggettamento alle comuni sanzioni disciplinari conservative”) appare priva di senso logico e, comunque, è incomprensibile la sua attinenza all’indennità di preavviso in questione. Si impone dunque la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla stessa Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà a motivare in modo logico e compiuto l’eventuale condanna dell’ente ricorrente al pagamento dell’indennità di preavviso in favore del (omissis).

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.