Corte di Cassazione sentenza n. 1154 del 27 gennaio 2012
RISCOSSIONE – CARTELLA – NOTIFICA – TARDIVITA’ – DECADENZA
massima
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Il contribuente che contesta la tempestività della notifica di una cartella esattoriale è tenuto a impugnare in ogni grado del giudizio l’eventuale tardività dell’iscrizione a ruolo dell’atto del Fisco. La decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, infatti, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo, configura un’eccezione processuale in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione nei confronti di T.A. (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale concernente Irpef relativa all’anno di imposta 1992, la C.T.R. Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso introduttivo), rilevando che “diversi motivi dell’appello dell’ufficio costituiscono nuovi motivi e pertanto non meritano ammissibilità ” ed inoltre che la cartella esattoriale risultava emessa e notificata oltre i termini di legge.
2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 la ricorrente la suddetta norma vieta la proposizione di domande nuove e di nuove eccezioni e che nella specie l’Ufficio aveva chiesto la riforma della sentenza impugnata relativamente alle due doglianze del ricorso accolte in primo grado, senza mai modificare i fatti costitutivi posti a base della pretesa tributaria.
La censura è manifestamente fondata. Non esiste infatti alcuna norma che sancisca una inammissibilità dei motivi di appello per novità dei medesimi, secondo la generica e atecnica espressione utilizzata dalla sentenza impugnata, essendo invece previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 come correttamente evidenziato da parte ricorrente, soltanto che nel giudizio di appello non ei possono proporre domande nuove o nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio.
Col secondo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., la ricorrente si duole che i giudici d’appello abbiano affermato la tardività della iscrizione a ruolo senza che la sentenza di primo grado – che aveva rigettato la relativa eccezione – fosse impugnata sul punto. La censura è manifestamente fondata.
Premesso infatti che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (v. tra le altre cass. n. 18019 del 2007), nella specie occorreva che l’eccezione de qua fosse proposta in primo grado e, nel caso di non accoglimento o assorbimento, riproposta in appello, mentre, nel caso di esplicito rigetto di essa da parte dei primi giudici, occorreva che la sentenza di primo grado fosse impugnata sul punto con appello incidentale, ma tanto non risulta dalla sentenza impugnata, e deve perciò ritenersi che in proposito i giudici della C.T.R., abbiano pronunciato oltre i limiti del devolutum. La manifesta fondatezza dei due motivi sopra esaminati comporta l’assorbimento dei successivi due motivi.
Alla luce di quanto sopra esposto, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento dei successivi e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.