Corte di Cassazione sentenza n. 1161 del 27 gennaio 2012 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – LITE RELATIVA AL REDDITO DELLA SOCIETA’ PERSONALE – VIOLAZIONE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO – EFFETTI PROCESSUALI

massima

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La lite relativa al reddito della società personale deve vedere la partecipazione obbligatoria della società e di tutti i soci, poiché si verte in una fattispecie di litisconsorzio necessario. Se i giudici di primo e secondo grado hanno deciso una controversia sul reddito di una società di persone in violazione del litisconsorzio necessario, all’annullamento della sentenza impugnata consegue la rimessione della causa al giudice di primo grado

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FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., sono state depositate in cancelleria le seguenti relazioni:

“La sas S. L. e figli, in persona del legale rappresentante L..S., propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 150/42/06 che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Teano, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con il quale veniva elevato il reddito d’impresa per l’anno 1996, valevole anche ai fini IRPEF in quota parte a ciascun socio, accertandosi una maggiore Ilor, veniva rettificato il volume d’affari ai fini dell’IVA, accertandosi una maggiore imposta, mentre dichiarava inapplicabili le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione in relazione ai redditi accertati.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi, che rispondono ai requisiti fissati dall’art. 366-bis cod. proc. civ.

Preliminarmente si rileva che il giudizio, concernente l’accertamento del reddito a carico di una società di persone, essendosi svolto solo nei confronti di alcuno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in guanto in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

Si ritiene pertanto che, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 150/42/06 che, accogliendone parzialmente l’appello, ha dichiarato legittimo l’avviso di accertamento con il quale veniva elevato il reddito d’impresa della sas S. L. e figli per l’anno 1996, valevole anche ai fini IRPEF in quota parte a ciascun socio, accertandosi una maggiore Ilor, e veniva rettificato il volume d’affari ai fini dell’IVA, accertandosi una maggiore imposta, mentre ha dichiarato inapplicabili le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione in relazione ai redditi accertati.

La sas S. L. e figli, in persona del legale rappresentante S.L., resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti fissati dall’art. 366-bis cod. proc. civ.

Preliminarmente si rileva che il giudizio, nel quale si controverte dell’accertamento del reddito a carico di una società di persone, e dell’applicazione delle conseguenti sanzioni per dichiarazione infedele, essendosi svolto solo nei confronti di alcuno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, è affetto da nullità assoluta.

Ciò in quanto in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

Si ritiene pertanto che, ai sensi degli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che le relazioni sono state comunicate al pubblico ministero e notificate agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte né memorie;

considerato che il Collegio anzitutto dispone la riunione del ricorso r.g.n. 24251/07 al ricorso 23546/07, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, affinché siano definiti con unica decisione;

che la Corte, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nelle relazioni e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, la sentenza impugnata deve esser cassata e la causa rinviata al primo giudice, la Commissione tributaria provinciale di Caserta;

che le spese vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e, provvedendo sugli stessi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Caserta.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.