Corte di Cassazione sentenza n. 11638 del 10 luglio 2012  

LAVORO SUBORDINATO – RAPPORTO DI LAVORO – AGRICOLTURA – PREVIDENZA – INDENNITA’ – RETRIBUZIONE

massima

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Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 146/1997, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto (Cass. civ., Sez. VI, 20/05/2011, n. 11152). Ne consegue che la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, dovendosi escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 22 giugno 2012 ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’articolo 380-bis c.p.c.:

“Con ricorso al Tribunale di Bari, (omissis) operaia agricola a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2002; la ricorrente – premesso che il trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 146 del 1997, articolo 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado e accolta dalla Corte d’appello di Bari con sentenza pubblicata il 13 aprile 2010.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione, notificato in data 14-15 marzo 2011.

La parte intimata non si è difesa in questa sede.

Il procedimento è regolato dall’articolo 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli articoli 46, 51 e 55 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al Decreto Legislativo n. 314 del 1997, articolo 6, comma 4, lettera a), nonché in relazione all’articolo 1362 c.c., e segg., articolo 2120 cod. civ., ed alla Legge n. 297 del 1982, articolo 4, commi 10 e 11, censura la sentenza unicamente per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso è manifestamente fondato, per cui va trattato in camera di consiglio.

In proposito, questa Corte ha ripetutamente enunciato, ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ex articolo 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al Decreto Legge 14 giugno 1996, n. 318, articolo 3, convertito in Legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”.

Recentemente il significato della norma di cui al Decreto Legislativo n. 146 del 1997, articolo 4, individuato dalla giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che al Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 18, convertito nella Legge n. 111 dello stesso anno, ha specificato che “il Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146, articolo 4 e il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, articolo 1, comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, per cui accoglie il ricorso e cassa conseguentemente la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa, col rigetto dell’originaria domanda quanto all’inclusione del t.f.r. nell’indennità di disoccupazione della (omissis).

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, avendo la (omissis) iniziato il giudizio ben prima dell’intervento della legge interpretativa citata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di (OMISSIS), quanto alla inclusione del t.f.r. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero processo.