CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 maggio 2013, n. 11707
Previdenza – Contributi assicurativi – Soggetti obbligati – Imprese agricole – Attività connesse – Elencazione ex art. 2135, secondo comma, cod. civ., nel testo anteriore alla modifica operata dal d. lgs. 228 del 2001 – Tassatività – Esclusione – Associazione svolgente attività di tenuta della contabilità a favore dei soli associati imprenditori agricoli – Natura di impresa agricola ai fini dell’inquadramento previdenziale – Configurabilità.
Svolgimento del processo
L’ Unione Provinciale Agricoltori di Cosenza ha adito il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il diritto ad essere inquadrata ai fini assistenziali e previdenziali nel settore agricoltura in luogo del settore commercio attribuito dall’INPS. Il Tribunale ha respinto la domanda. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro. Il giudice di appello in base all’oggetto dell’Associazione indicato nello Statuto sociale ed alla ulteriore documentazione prodotta dalla appellante, riferita a progetti di sperimentazione in agricoltura nonché ad attività di informazione e divulgazione, ha ritenuto che la Unione Provinciale esercitava varie attività non connotate da reciproca autonomia e che pertanto l’inquadramento previdenziale doveva essere effettuato con riguardo a quella accertata come prevalente rispetto alle altre, con onere della prova a carico dell’Ente previdenziale. Ha rilevato che nel verbale dell’ accertamento ispettivo al quale era stata sottoposta la Unione Provinciale, gli ispettori avevano dato atto che alla stregua della documentazione esaminata, l’attività prevalente consisteva nella tenuta della contabilità delle imprese associate su corrispettivo annuo e che del tutto residuale risultava l’attività di pubblicità, propaganda e rappresentanza a favore degli aderenti. Premessa, quindi, la fede privilegiata dei verbali di accertamento posti in essere dai pubblici ufficiali con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, ha rilevato che, avendo gli Ispettori dell’INPS tratto la prova della prevalenza dell’attività contabile e amministrativa svolta dalla Unione sulla base della ispezione e visione dei libri sociali, costituiva onere della Unione dimostrare la non corrispondenza al vero delle conclusioni dai primi attinte sulla base della documentazione esaminata .Tale prova non era stata offerta essendosi l’appellante limitata ad allegare lo Statuto e copia di alcuni progetti di sperimentazione. In base a tali considerazioni la Corte territoriale ha ritenuto accertata la prevalenza della attività tecnico – contabile amministrativa e ritenuto che essa non consentisse l’inquadramento nel settore agricolo reclamato. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di due motivi la Unione Provinciale Agricoltori di Cosenza.
L’INPS ha depositato controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. La causa è stata decisa in riconvocazione alla data del 17 aprile 2013.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2696 e 2709 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché il vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto che gli Ispettori dell’INPS, dalla semplice disamina dei libri sociali avevano potuto accertare la prevalenza dell’attività di contabilità svolta da essa Unione rispetto a quella di supporto all’agricoltura. Sostiene che i libri sociali quali semplici scritture contabili non sono idonei a far desumere la natura dell’attività espletata e comunque la prevalenza di quella tecnico-contabile. Lamenta l’incompleto esame della documentazione prodotta che assume dimostrativa della esistenza di un vero e proprio Ufficio tecnico con compiti di assistenza tecnico- agraria alla produzione.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. Sostiene che poiché l’attività amministrativo – contabile della Unione è svolta in favore di imprenditori agricoli, la stessa si configura come oggettivamente connessa a quella agricola sì da giustificare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8697 del 1999 e n. 3152 del 1992) l’inquadramento nel settore agricolo.
Il secondo motivo di ricorso è fondato risultandone assorbito il primo. La sentenza impugnata ha accertato che l’attività prevalente della Unione consiste nella tenuta della contabilità delle imprese associate su corrispettivo annuo. Lo svolgimento di tale attività giustifica di per sé l’inquadramento nel settore agricolo. Questa Corte ha ripetutamente precisato che in relazione all’inquadramento nel settore agricolo ai fini previdenziali la elencazione delle attività connesse contenuta nel secondo comma dell’ art. 2135 cod. civ. (nel testo vigente in epoca anteriore alla riforma del 2008, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) è meramente esemplificativa, potendosi avere, oltre alle attività connesse tipiche menzionate dalla norma, anche attività atipiche. In questa prospettiva è stata considerata connessa un’attività anche se esercitata non dal singolo imprenditore agricolo ma da una cooperativa o da un consorzio nell’interesse dei soci o consorziati (v. Cass. n. 3152 del 1992, n. 1974 del 1980, n. 3242 del 1974). In particolare, con la sentenza n. 3152 del 1992, il giudice di legittimità, in una fattispecie del tutto analoga alla presente, ha ritenuto che l’attività ausiliaria (nel caso citato si trattava di guardiania dei campi) svolta da un consorzio formato da imprenditori agricoli a favore degli stessi consorziati con autonoma organizzazione di mezzi, concretasse l’ipotesi di attività agricola connessa prevista dall’art. 2135 c.c., in quanto meramente sostitutiva di quella che i singoli imprenditori avrebbero potuto compiere nell’esercizio delle rispettive imprese. In applicazione di tale principio questa Corte, con riferimento ad ipotesi del tutto sovrapponibile a quella in esame – trattandosi di consorzio svolgente le incombenze di carattere amministrativo contabile in favore delle cooperative agricole consociate, ha affermato il diritto del Consorzio all’inquadramento nel settore agricolo. (Cass. n. 8697 del 1999). A tale orientamento il Collegio ritiene di dover dare continuità conseguendone la cassazione della sentenza impugnata. Rilevato che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto va afferrato il diritto dell’Unione Provinciale Agricoltori di Cosenza ad essere inquadrata ai fini assistenziali e previdenziali nel settore dell’agricoltura.
Considerati gli esiti dei giudizi di primo e secondo grado, sfavorevoli all’odierno ricorrente, si ritengono sussistenti giusti motivi di compensazione.
P.Q.M.
Nuovamente riconvocatasi nella stessa composizione collegiale così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il diritto dell’Unione Provinciale Agricoltori di Cosenza ad essere inquadrata ai fini assistenziali e previdenziali nel settore dell’agricoltura. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.
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