CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 maggio 2013, n. 11720
Lavoro subordinato – Retribuzione – Cassa integrazione guadagni – Anticipazione delle somme per integrazione salariale da parte del datore di lavoro – Richiesta di rimborso dei relativi importi corrisposti – Rimborso mediante corresponsione diretta della somma e non mediante il sistema del conguaglio ex art. 12, d.lgs. n. 788 del 1945 – Interessi legali
Svolgimento del processo
Il residuo thema decidendum, dopo le sentenze di merito, relativamente ad un complesso rapporto “dare – avere” tra l’INPS e il Consorzio agrario provinciale di Trapani è se al Consorzio spettino gli interessi legali sulle somme anticipate per CIGS dalla data del 21.11.1996, in cui l’INPS aveva ricevuto la richiesta di rimborso, o se invece gli interessi non siano dovuti in quanto solo in data 28.5.2002 il Consorzio – secondo la prospettazione dell’INPS – avrebbe fornito la prova delle effettuate anticipazioni (secondo l’Istituto il rimborso sarebbe avvenuto entro i 90 gg. previsti per legge) Per la sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 21.6.2007 in questa materia il datore di lavoro agisce come mandatario ex lege ex art. 1720 c.c. anticipando il trattamento previdenziale ed è emerso che, a fronte di tale anticipazione, per ragioni non chiarite dalle parti, le somme non erano state rimborsate secondo il sistema di conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Ex art. 1720 c.c., in tema di rimborso di spese al mandatario, spettano gli interessi dovuti sulle anticipazioni dal giorno in cui le spese sono state effettuate (nel caso di specie dalla data in cui si era comunicato all’INPS nel 1996 che era stato effettuato il trattamento di integrazione salariale).
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS con un motivo; resiste il Consorzio con controricorso. Identico ricorso (con i medesimi motivi) è stato proposto dall’INPS cui è stato attribuito un diverso numero di ruolo.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi proposti dall’INPS avverso la stessa sentenza e di identico contenuto.
Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 1720 c.c., degli artt. Da 39 a 43 del TU sugli assegni familiari, approvato con DPR 30.5.1955, n, 788 comma secondo, del D.L 30.3.1978 n. 80 convertito dalla legge 26.5.1978, n. 215, del DL 30.12.1979 n. 633 nel testo sostituito dalla legge di conversione 29.2.1980, n. 33 L’art. 12 D.L D. Igs 9.11.1945, n. 788 stabilisce che l’importo salariale sarà rimborsato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte, e l’art. 1 comma 5 DL 30.12.1979, n. 633 precisa che l’INPS è tenuto a rimborsare l’importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine l’Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno e gli interessi legali maggiorati di 5 punti a decorrere dal centottantesimo giorno. Il Consorzio solo il 28 maggio 2002 aveva offerto la prova della effettiva corresponsione ai propri lavoratori delle anticipazioni per CIGS; entro 90 gg. era avvenuto il pagamento. Non era applicabile l’art. 1720 c.c. trattandosi di una normativa specifica.
Il motivo appare infondato. Ribadito che il thema decidendum – come rimarcato anche a pag. 5 del ricorso – riguarda esclusivamente la spettanza degli interessi legali riconosciuti dalla sentenza impugnata dalla data di richiesta del rimborso del 1996. Si richiama una normativa di natura specialistica e quindi prevalente su quella codicistica che stabilisce l’obbligo del rimborso con il sistema del conguaglio; con un meccanismo collegato di rimborso diretto da parte dell’Istituto dell’eventuale eccedenza come emergente dalla denuncia contributiva. Si deve effettivamente ritenere che la normativa richiamata in ricorso in linea di principio sia quella applicabile alla fattispecie; tuttavia l’INPS non ha seguito le modalità di rimborso previste dalla normativa specifica, perché come evidenziato dallo stesso INPS a pag. 6 si è provveduto non ad un conguaglio, ma alla corresponsione diretta della somma anticipata, ma solo nel termine di 90 gg. dal 5.8.2002, non avendo in precedenza l’Istituto dato riscontro alla richiesta del 1996 da parte del Consorzio. Sostiene l’INPS che tale ritardo nella restituzione delle somme anticipate (senza alcun conguaglio, si ripete) sarebbe dipeso dalla mancata prova dell’anticipazione effettuata dal Consorzio, ma la sentenza impugnata a pag. 6 della motivazione afferma che il mancato tempestivo rimborso non è stato chiarito dalle parti e quindi l’allegazione dell’INPS appare contraddetta dall’accertamento di fatto effettuato in sentenza e comunque mancante di precisi riferimenti a documenti di causa. Pertanto posto che è certo che l’anticipazione vi è stata, che la richiesta è stata avanzata nel 1996, che il rimborso doveva essere effettuato con riferimento alla data dell’esborso (sia pure con il sistema del conguaglio e della corresponsione di un eventuale saldo attivo direttamente da parte dell’Istituto), che l’INPS non ha chiarito le ragioni del ritardo né della scelta di un meccanismo di ristoro delle somme dovute diverso da quello previsto in sede legale, non vi è dubbio che spettino gli interessi legali sin dalla data in cui sono stati originariamente richiesti. L’INPS, infatti, non può giustificare il ritardo in base ad una normativa specialistica che l’Istituto stesso ha inteso non seguire e, quindi, è tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme anticipate sin da quando sono state richieste visto che non è stato provata la ragione del ritardo e visto che la stessa normativa specialistica prevede il rimborso con riferimento al momento in cui il rimborso stesso sia stato richiesto.
Deve pertanto correggersi – nel senso prima indicato-la motivazione della sentenza impugnata e si deve rigettare i proposti ricorsi. Stante la correzione della motivazione e la complessità della vicenda si devono compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- INPS - Messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023 - Evento alluvionale verificatosi nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023 - Domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione…
- INPS - Messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023 - Eventi alluvionali - Riepilogo delle istruzioni operative per le domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- INPS - Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282 - Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di…
- INPS - Circolare 10 luglio 2020, n. 84 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Nuove norme…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…