Corte di Cassazione sentenza n. 11905 del 30 maggio 2011
RAPPORTO DI LAVORO – PART-TIME E FULL-TIME – TRASFORMAZIONE E CONVERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – ORARI SUPERIORI AI LIMITI
massima
_______________
Il part-time svolto secondo orari superiori ai limiti massimi stabiliti dal CCNL diventa tempo pieno.
La giurisprudenza di legittimità ha già statuito che in tema di lavoro a tempo parziale, la mancata predeterminazione di un orario rigido non comporta l’automatica trasformazione del rapporto part time in rapporto a tempo pieno, né la nullità della clausola relativa all’orario si estende all’intero contratto, a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; ne consegue che, in tale ipotesi, deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part time, sia pure senza specificazione dell’orario rigido; e sempre in tale ottica la giurisprudenza – dato atto che né la legge né il c.c.n.l. prevedono la trasformazione del rapporto di lavoro part time in rapporto a tempo normale qualora il tetto delle ore previste per il tempo parziale venga superato – ha affermato che in tema di lavoro a tempo parziale, pur essendo in astratto possibile la trasformazione del rapporto per fatti concludenti, nonostante la difforme pattuizione iniziale, il superamento del “monte orario” non determina necessariamente detta trasformazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 11 febbraio 2008, n. 3338) ha, poi, precisato che la suddetta trasformazione può verificarsi per fatti concludenti a causa della continua prestazione di un orario pari a quello previsto per lavoro a tempo pieno e non allorquando una siffatta prestazione sia avvenuta sporadicamente o in rari casi, ed ha infine puntualizzato che in ogni caso la configurabilità dei fatti concludenti deve valutarsi unicamente dal giudice di merito.
_________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Genova, giudice del lavoro, accogliendo parzialmente la domanda proposta L.R.F. nei confronti della società (…) s.p.a., accertava che fra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno a decorrere dal 10 dicembre 1998, dacché il rapporto formalmente instaurato a part-time si era concretamente svolto secondo orari superiori ai limiti massimi stabiliti dal contratto collettivo, e condannava la società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.
2. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova che, con la sentenza ora impugnata, dichiarava la sussistenza del rapporto a tempo pieno con decorrenza dal 1999, rilevando che, alla stregua delle risultanze documentali, da tale data il ricorrente aveva prestato con continuità la sua attività di lavoro secondo orari uguali, o superiori, all’orario normale.
3. Di questa decisione domandano la cassazione (…) s.p.a. (già (…) s.p.a. e (…) s.p.a. (cessionaria delle attività aziendali svolte in regime di concessione) con unico ricorso affidato a due motivi, cui il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
4. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Primo motivo: le ricorrenti lamentano violazione della L. n. 863 del 1984, art. 5, anche in relazione all’art. 3.7 del C.C.N.L. 4 aprile 1995 e all’art. 3.6 del C.C.N.L. 16 febbraio 2000, nonché vizio di motivazione deducendo che, pure alla luce delle richiamate disposizioni sussisteva piena compatibilità tra la prestazione ad orario ridotto e lo svolgimento di un’eventuale ulteriore attività da parte del lavoratore e che, comunque, all’eventuale violazione della legge n. 863 cit. e delle disposizioni collettive sul contratto a tempo parziale non poteva conseguire la conversione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.
6. Secondo motivo: si denuncia vizio di motivazione, lamentando che la decisione impugnata non abbia considerato che Io svolgimento del lavoro supplementare non poteva comportare l’esistenza di un rapporto a tempo pieno, in assenza degli ulteriori elementi distintivi di tale rapporto, in particolare l’ obbligo di reperibilità del lavoratore al di fuori dei turni programmati, ben potendo egli rifiutare le prestazioni supplementari, di volta in volta concordate; né poteva configurarsi alcuna novazione del rapporto, in mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie novativa e in presenza della mera modifica di modalità accessorie della prestazione.
7. Osserva il Collegio che, nel censurare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni collettive di settore, le ricorrenti non hanno adempiuto l’onere, prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, onde va dichiarata l’improcedibilità, in parte qua, del ricorso.
8. Le restanti censure, congiuntamente esaminate per l’intima connessione, non sono fondate alla stregua dei precedenti specifici di questa Corte, resi in controversie simili alla presente, cui il Collegio intende dare continuità (v., ex multis, Cass. 21160/2010).
9. Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l’orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l’orario di lavoro, è conseguente all’accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata – resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell’orario normale – non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite.
10. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l’effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l’accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale.
11. Il ricorso è respinto e le ricorrenti vanno condannate, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese in euro 20,00, oltre euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 agosto 2022, n. 25066 - Nell'ipotesi del mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l'automaticità dell'effetto della trasformazione del…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 4550 depositata il 20 febbraio 2024 - Una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2022, n. 15999 - Per il part time autorizzato secondo le modalità introdotte dal DL nr. 112/2008 manca, invece, una norma che attribuisca alla pubblica amministrazione la potestà di incidere in aumento…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 11555 depositata il 3 maggio 2023 - Nel settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 maggio 2020, n. 8794 - In tema di part-time irregolare solo in caso di contratto di part-time nullo, ma che abbia avuto nondimeno esecuzione, dovrebbe applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede anche i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 aprile 2020, n. 8160 - In tema di efficacia, a fini pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, che i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…