Corte di Cassazione sentenza n. 12124 del 16 luglio 2012
RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – PREVIDENZA ED ASSISTENZA – PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’
massima
________________
Il c.d. principio di automaticità delle prestazioni, previsto dall’art. 2116 c.c., si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ma non anche alle attività lavorative di carattere autonomo.
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c., 1° comma, opera sia ai fini del raggiungimento del requisito minimo di contribuzione necessaria – Cass. civ., Sez. lavoro, 19/08/2004, n. 16300 – per il conseguimento del diritto alle prestazioni, che ai fini della determinazione della misura del trattamento.
________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 giugno 2008 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 22 ottobre 2003 con cui era stata rigetta la domanda di (OMISSIS) intesa ad ottenere la condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 6.535,17, in via principale dell’INPDAP a titolo di differenza di indennità premio di servizio dovuta per il servizio non di ruolo da lei prestato con mansioni di avventizia dal 1° ottobre 1968 al 1° settembre 1974, oppure, in subordine, del Comune di Afragola a titolo di indennità di anzianità. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando la non specificità dei motivi di appello. Infatti l’atto di appello non ha censurato la motivazione del primo giudice che ha considerato estinto il credito della (OMISSIS) per intervenuta prescrizione decennale, e non operante il principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. in virtù di detta prescrizione, insistendo solo su tale principio di automaticità. In ordine alla domanda subordinata svolta nei confronti del Comune di Afragola, la corte territoriale, pur ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario, ha considerato che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere nei confronti di tale comune, l’azione risarcitoria di cui all’art. 2116 c.c., comma 2 in caso di mancata erogazione della prestazione previdenziale per difetto o irregolarità del versamento contributivo.
La (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.
Il Comune di Afragola resta intimato.
L’INPDAP rilascia procura notarile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta omessa applicazione, errata interpretazione, violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento agli articoli 113, 115 e 132 c.p.c., alla Legge n. 152 del 1968, art. 4, al Decreto Legge n. 359 del 1987, art. 22, comma 10 convertito in Legge n. 440 del 1987, all’art. 2116 c.c., all’art. 342 c.p.c. In particolare si lamenta che non sarebbe stato applicato il generale principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali, e tale mancata applicazione costituirebbe specifico motivo di appello che la corte d’appello avrebbe ignorato.
Con il secondo motivo si deduce omessa applicazione, errata interpretazione, violazione di legge, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento agli articoli 113, 115 e 132 c.p.c., Legge n. 152 del 1968, art. 4, Decreto Legge n. 359 del 1987, art. 22, comma 10 convertito in Legge n. 440 del 1987, art. 2116 c.c., con riferimento all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sussisteva l’obbligo dell’INPDAP alla corresponsione dell’indennità premio di servizio computandolo anche con il servizio non di ruolo, per cui era onere del medesimo istituto procedere alla riscossione dei contributi, in contrasto con la successiva affermazione di prescrizione dei contributi non versati.
Il primo motivo è infondato. Come esattamente statuito dal giudice di merito di primo grado, il principio di automaticità della contribuzione previdenziale è comunque subordinato al mancato decorso della prescrizione. La censura della ricorrente si riferisce alla presunta mancata applicazione del principio dell’automaticità della contribuzione che, nel caso in esame, non è in questione, in quanto la domanda della (OMISSIS) è stata rigettata per l’intervenuta prescrizione decennale dei contributi omessi. Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto lamentare tale motivazione del rigetto della sua domanda mentre si è soffermata solo sulla suddetta automaticità che non rileva neppure nella decisione impugnata. Parimente infondato è il secondo motivo. Correttamente e coerentemente la Corte napoletana ha considerato che sarebbe sussistito l’obbligo dell’INPDAP se non fosse decorso il termine prescrizionale della relativa pretesa, a conferma che motivo del rigetto della domanda è proprio tale decorsa prescrizione, per cui nessuna contraddittorietà si ravvisa nella motivazione della sentenza impugnata.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 agosto 2022, n. 24753 - Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2022, n. 12920 - In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24981 - Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore ed è di tipo legale, in quanto prevista ex lege, e, quindi, sorge al verificarsi delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 agosto 2022, n. 25066 - Nell'ipotesi del mancato pronunciamento dell'amministrazione sulla domanda di part-time avanzata dal dipendente nel termine di legge, l'automaticità dell'effetto della trasformazione del…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36234 depositata il 12 dicembre 2022 - I crediti iscritti a ruolo, di cui alla cartella di pagamento presupposta dall’avviso di intimazione, hanno formato oggetto di definizione, per cui lo stralcio del debito opera…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37246 depositaya il 20 dicembre 2022 - I contributi previdenziali versati da società cooperative di lavoro in favore dei propri soci lavoratori, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge 24…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…