Corte di Cassazione sentenza n. 12129 del 16 luglio 2012
RAPPORTO DI LAVORO – LAVORO ED OCCUPAZIONE – ASSUNZIONE – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – CCNL – DELEGA IN BIANCO
massima
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L’attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della L. 56/1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine, rispetto a quelli previsti dalla L. 230/1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità che – anche quando le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza – la norma contrattuale abbia, di per sè, una efficacia temporale limitata, atteso che l’autonomia sindacale non trova limiti nella legge con riferimento alla tipologia e all’ambito temporale di operatività delle ipotesi di contratti a termine da introdurre.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 31.1.07 la Corte d’appello di Torino, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania che aveva rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) contro (OMISSIS) S.p.A., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 9.2.01 fra le parti e, per l’effetto, dichiarava essersi costituito da tale data un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, con condanna della predetta società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni maturate dalla messa in mora.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) S.p.A. affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso la (OMISSIS), che a sua volta spiega ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.
Al ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A., che ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i due ricorsi perché aventi ad oggetto la stessa sentenza.
2 – Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1362 c.c. in relazione all’art. 25 CCNL 11.1.01, nonché vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza subordinato la legittimità del contratto a termine inter partes alla dimostrazione della sussistenza di un nesso eziologico fra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione.
Il motivo è fondato.
Nel caso di specie il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti indicava come causale giustificativa del termine la sussistenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, come consentito dall’art. 25 CCNL 11.1.01.
Secondo la Corte territoriale il contratto a termine stipulato sulla base della citata previsione collettiva deve necessariamente contenere precisi riferimenti alle circostanze di fatto che, nella singola realtà lavorativa, diano concretezza alla previsione normativa; rilevato che nel caso di specie il contratto individuale si era limitato a riprodurre la formula contenuta nella sopra riferita clausola collettiva (senza alcuna specificazione idonea a consentire l’individuazione, fra le varie esigenze straordinarie in essa previste, di quella che aveva giustificato l’assunzione) e che comunque la società non aveva nemmeno chiesto di provare nel caso concreto la sussistenza dei presupposti previsti dalla contrattazione, la Corte di merito ha affermato la nullità del termine.
Deve, invece, darsi continuità alla ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. che, decidendo analoghe fattispecie (cfr., ex aliis, Cass. 20.1.12 n. 802 e Cass. 26.9.07 n. 20162), ha cassato la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il termine apposto ad un contratto stipulato in base alla previsione della clausola contrattuale sopra citata.
In proposito questa Corte ha osservato, in linea generale, che la Legge n. 56 del 1987, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla Legge n. 230 del 1962, art. 1 e successive modifiche nonché dal Decreto Legge n. 17 del 1983, art. 8 bis convertito con modificazioni in Legge n. 79 del 1983 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza 2.3.06 n. 4588); dunque, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, CCNL 11.1.01.
In particolare, per effetto della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa S.C. ha precisato, richiamando molteplici proprie analoghe decisioni (cfr., e pluribus, Cass. 20.4.04 n. 9245), che i sindacati, senza essere vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono consentire il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo e anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato un’idonea garanzia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
Ora, premesso che l’art. 25, comma 2 cit. CCNL 11.1.01 prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o alla sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, la giurisprudenza di questa S.C. ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto dell’assoluta genericità della disposizione in esame, ha affermato che la stessa non conterrebbe alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.
Invero, siffatta interpretazione è affetta da violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e da vizio di motivazione perché, in primo luogo, la formulazione letterale della previsione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il ritenuto significato riduttivo; inoltre, il presupposto di siffatta interpretazione è che soltanto così intesa la clausola collettiva sarebbe conforme all’art. 1367 c.c.; ciò vuol dire che l’interpretazione accolta dai giudici di merito (anche con riferimento specifico al caso in esame) si muove, quindi, pur sempre nella prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo alla loro autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla Legge n. 230 del 1962.
L’interpretazione dell’accordo è stata, perciò, condizionata dal “pregiudizio” che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificità di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio (OMISSIS), nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando (OMISSIS) S.p.A. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni.
Tale erroneo “pregiudizio” si ripercuote sull’interpretazione secondo cui l’accordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario giustificate in riferimento alla specificità di uffici e di mansioni.
Invece, in proposito elementi utili all’interpretazione si sarebbero potuti ricavare dal successivo (di pochi giorni) accordo 18.1.01 col quale le organizzazioni sindacali hanno convenuto che i processi allora in corso sarebbero stati fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal CCNL 11.1.2001.
Il sopra descritto orientamento di questa S.C. deve essere pienamente confermato.
3 – Il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) è inammissibile.
Invero, il ricorso incidentale per cassazione, pur se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che – come la (OMISSIS) – nel giudizio di appello sia risultata completamente vittoriosa; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non scrutinate dal giudice d’appello, poiché l’accoglimento del ricorso principale – come avvenuto nel caso di specie – comporta la possibilità che esse siano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (cfr., e pluribus, Cass., Sez. 3, 25.5.10 n. 12728; Cass., Sez. 3, 10.12.09 n. 25821; Cass., Sez. 1, 18.10.06 n. 22346).
Né, ovviamente, un ricorso per cassazione può essere proposto al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12.9.2011 n. 18674; Cass. 2.7.07 n. 14970; Cass. 29.3.05 n. 6601; Cass. 16.7.01 n. 9637; Cass. 9.9.98 n. 8924 ed altre ancora), correzione che – per altro – se del caso può essere effettuata anche d’ufficio da questa S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.
4 – In conclusione, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
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