Corte di Cassazione sentenza n. 12183 del 16 luglio 2012
RAPPORTO DI LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – CRITERIO DI SCELTA – LAVORATORI – PROCEDURA
massima
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In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, l’art. 1 della L. 223/1991 prescrive comunicazioni alle pubbliche amministrazioni (comma 7) specie tra le imprese che non ritengano di adottare meccanismi di rotazione tra lavoratori e i motivi della non adozione debbono essere espressi dall’imprenditore al fine di raggiungere – ove essi non siano condivisi dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) -, un accordo tra le parti sociali. Tale esigenza informativa può ritenersi soddisfatta laddove, come nella specie, la vicenda del collocamento in cassa integrazione e della successiva messa in mobilità dei lavoratori sia stata scandita da accordi collettivi che abbiano sancito il criterio da adottare, atteso che con la conclusione di validi accordi collettivi la procedura ha raggiunto il suo scopo.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c.
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, (OMISSIS) conveniva in giudizio il datore di lavoro (OMISSIS) spa e, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 9.12.2002-8.12.2003, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.
2.- Accolta la domanda e proposto appello da (OMISSIS) s.p.a. (succeduta a (OMISSIS) s.p.a.), la Corte d’appello di Torino rigettava l’impugnazione.
La Corte di merito rigettava il motivo di impugnazione con cui si sosteneva l’improponibilità dell’azione per intervenuta transazione. Al riguardo osservava che non poteva ritenersi che la rinuncia contenuta nell’accordo di accettazione del licenziamento, riferita “ad ogni ulteriore pretesa, domanda ed eccezione dedotta e deducibile che nel suddetto licenziamento e conseguente cessazione del rapporto di lavoro con (OMISSIS) s.p.a. e collocazione in mobilità possa trovare origine e/o fondamento, a qualsiasi titolo”, potesse riguardare anche eventuali diritti del lavoratore relativi alla procedura di cassa integrazione.
Riteneva poi che l’imprenditore, fin dall’inizio della procedura, aveva l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e che tale disciplina non era stata modificata dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2, comma 5 recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.
Nel caso di specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, l’accordo intervenuto tra datore e OO.SS. in data 18.3.03, a conclusione della procedura di consultazione (e ribadito da altro successivo del 22.7.03), non assumeva efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura.
3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a. con otto motivi illustrati da memoria. La parte intimata resiste con controricorso.
4.- Con i primi due motivi si lamenta che la Corte d’appello abbia disatteso la riproposta eccezione di improponibilità della domanda derivante dal fatto che il lavoratore, accettando il licenziamento collettivo (collocamento in mobilità) assistito da un incentivo pecuniario e sottoscrivendo il relativo atto di conciliazione in sede sindacale, aveva riconosciuto la legittimità degli accordi sindacali che ne costituivano le premesse. Al riguardo si deduce con il primo motivo violazione dell’art. 411 c.p.c., comma 3, e degli articoli 1965 e 2113 c.c. e con il secondo motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Detti motivi sono qualificabili come manifestamente infondati. Quanto al primo motivo deve ritenersi palesemente ingiustificata la relativa tesi, focalizzata nel conclusivo quesito di diritto, secondo cui la conciliazione contenente la rinuncia, in cambio di una somma di denaro, all’impugnativa del licenziamento conseguente ad una procedura di mobilità, conclusasi con accordo sindacale, comporti la preclusione di ogni azione del lavoratore diretta al riconoscimento di diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro. D’altra parte il successivo motivo di vizio di motivazione non evidenzia alcuna illogicità o insufficienza di motivazione della statuizione sul punto del giudice di appello.
5.- I successivi cinque motivi di ricorso di (OMISSIS) possono essere riassunti come segue.
5.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, commi 7 e 8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. La (OMISSIS) sostiene che tale decreto, emanato in forza della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della CIGS e, quindi, relativo a tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.
5.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione, e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle OO.SS., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed OO.SS. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.
Nel caso di specie, le parti sindacali avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione il 18.3.03, all’esito dell’esame congiunto, dopo che la (OMISSIS) nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le OO.SS. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.
5.3.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo, costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa).
5.4.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di CIGS, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle OO.SS. di una completa informazione.
In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in CIGS fosse coerente con i criteri di scelta ~ concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.
6.- Il ricorso, riguardo agli aspetti ora in esame, può essere qualificato come manifestamente infondato in base alle seguenti considerazioni, che tengono conto delle ripetute decisioni della Corte intervenute sulle medesime o analoghe questioni.
7.- Per quel che riguarda la questione principale (v. 5.1-5.2) deve osservarsi che la Legge 23 luglio 1991, n. 223, – che introduce una visione organica della CIGS, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonché alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (articoli 1-2).
Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla Legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 5. Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, commi 7 e 8).
Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).
8.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge di Semplificazione Amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria – come regolato dalla Legge n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).
9.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la Legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della Legge n. 164 del 1975, art. 5 e della Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).
Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (successivamente ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la Legge n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.
Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando, altresì, che la richiamata normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio della procedura a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218, art. 2 cit. sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle OO.SS. nei confronti di (OMISSIS) con riferimento alla procedura di CIGS ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).
10.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 5.1 e 5.2, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della Legge n. 164 del 1975, art. 5 è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.
11.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 5.3). Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.
12.- Neppure può sostenersi che l’accordo 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.
In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per sé esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della Legge n. 164, art. 5 e della Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e 8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle OO.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).
Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.
Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle OO.SS. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).
13.- Escludendo il carattere sanante dell’accordo 18.3.03 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle OO.SS., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della Legge n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
14.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.2002 sulla posizione del ricorrente (n. 5.4). deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …”, di cui alla Legge n. 223 del 1991, art. 1 debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla “idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, precisandosi che l’aggettivazione “non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione”, atteso che “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta” (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.U. n. 302 del 2000, citata).
Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, il quale ha ravvisato nella comunicazione una mera clausola di stile da cui non può evincersi il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione.
Trattasi di valutazione di merito che, in quanto congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
15.- L’ottavo motivo censura quella parte della motivazione con si è prospettata la non validità dell’accordo del 22.7.2003 in quanto non ritualmente stipulato dalla R.S.U., per difetto di regolare convocazione e deliberazione dell’organo.
Il motivo appare non influente dato che la sentenza è basata anche sulla irrilevanza sostanziale dell’accordo.
16.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza. Ne è stata ritualmente chiesta la distrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio in euro trenta/00 per esborsi ed euro mille/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.
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